Silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1352 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, senza risposta dell’amministrazione, integra un silenzio-rigetto con valore legale di diniego e non un mero silenzio-inadempimento. Tale effetto è automatico, tipico e non disponibile dall’amministrazione, la quale non può sottrarvisi rappresentando il procedimento come ancora pendente. Il diniego tacito non impugnato nei termini si consolida, con conseguente venir meno della sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione che consegue ex lege alla presentazione dell’istanza. L’ordine di demolizione è atto vincolato, dovuto in presenza di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, senza margini di discrezionalità, con la conseguenza che i vizi procedimentali di istruttoria e motivazione restano irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile agricolo, ha impugnato l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune per lavori realizzati in assenza di permesso a costruire, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era stato notificato a dieci giorni di distanza dalla comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio.
Avanti al Comune pendeva procedimento di sanatoria, attivato con istanza di accertamento di conformità depositata il 26 luglio 2024. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la carenza dei presupposti e la sussistenza dei requisiti della cd. doppia conformità. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nella disciplina dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 il carattere dirimente della decisione. La norma subordina il permesso in sanatoria ai soli casi di cd. doppia conformità e prevede che il responsabile dell’ufficio si pronunci con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Il decorso del termine produce dunque la formazione di un provvedimento tacito di rigetto. Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2023, che ha qualificato tale meccanismo come silenzio-rigetto avente valore legale di diniego, e non come mero silenzio-inadempimento, in quanto risponde all’esigenza di certezza e celerità nella repressione degli abusi edilizi ed è compatibile con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
Nel caso concreto, l’istanza è stata presentata il 26 luglio 2024 e l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso nel termine di legge, con conseguente formazione del silenzio-rigetto in data 24 settembre 2024. Il Collegio ritiene irrilevante la relazione comunale dell’8 ottobre 2024, con cui si rappresentava la pendenza del procedimento e la sospensione dei termini dell’ingiunzione: l’effetto legale è automatico e non disponibile, essendo il legislatore a collegare all’inerzia procedimentale un valore provvedimentale di diniego.
Avverso il provvedimento tacito non è stata proposta alcuna impugnazione nei termini. Il rigetto della sanatoria si è quindi consolidato, facendo venir meno la sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione che, secondo costante giurisprudenza, consegue ex lege alla presentazione dell’istanza. L’immobile deve pertanto ritenersi abusivo, essendo incontestata la realizzazione in assenza di titolo edilizio.
Le censure volte a dimostrare la sussistenza della doppia conformità restano precluse dal giudicato amministrativo formatosi sul rigetto tacito. Quanto ai motivi diretti avverso l’ingiunzione, il Tribunale ribadisce che l’ordine di demolizione è atto vincolato, dovuto ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in presenza di opere realizzate senza titolo o in totale difformità, senza residui margini di discrezionalità. I vizi procedimentali di istruttoria e motivazione non incidono sulla legittimità sostanziale dell’atto e sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato che non avrebbe potuto avere diverso esito. Il ricorso è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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