Diniego vincolato per lavoro fittizio e vizi non invalidanti del permesso (TAR Sicilia n. 3710 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso in presenza di un rapporto di lavoro inesistente costituisce atto vincolato, poiché la lecita assunzione dello straniero presuppone una concatenazione necessitata di atti, dalla quale dipende la regolarità della permanenza sul territorio nazionale. La riconosciuta artificiosità del contratto di lavoro esclude i presupposti del titolo e legittima il rigetto dell’istanza. L’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato, operando il regime dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. La mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero è mera irregolarità, rilevante solo ai fini dell’eventuale rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sull’irreperibilità dello straniero presso la sede di lavoro, emersa in occasione di sopralluoghi della Questura, e sull’attestazione del datore di voler cessare il rapporto per abbandono dell’impiego.
Il ricorrente ha dedotto di essere entrato in Italia nell’ambito del c.d. decreto flussi e di essere rimasto vittima di una condotta fraudolenta dei datori di lavoro, che gli avrebbero precluso la prestazione lavorativa e l’alloggio. Ha proposto querela e ha censurato il diniego per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per omessa traduzione del provvedimento nella lingua madre.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di graduazione dei motivi, ha esaminato prioritariamente il secondo mezzo, ritenendolo di maggiore pregnanza. La censura non è condivisibile: l’Amministrazione ha documentato i ripetuti controlli presso la sede d’impiego, nei quali il ricorrente non è mai stato rinvenuto. L’istante non ha inoltre documentato le conseguenze della querela proposta.
Dirimente è la circostanza che il medesimo ricorrente, pur in chiave censoria, riconosce il carattere artificioso del rapporto di lavoro e di non essere mai stato impiegato nell’impresa. Tale dichiarazione suffraga il dato fattuale dell’assenza dall’azienda e rivela la carenza dei presupposti per il rilascio del titolo.
Il Tribunale ribadisce il percorso già condiviso in precedenza: la lecita assunzione del lavoratore extracomunitario è il punto di arrivo di una concatenazione necessitata di atti — decreto flussi, nulla-osta, visto d’ingresso, accordo di integrazione, contratto di soggiorno e permesso — la cui assenza osta alla regolare permanenza dello straniero. Richiama sul punto TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 274 del 24 gennaio 2025 e un precedente della stessa Sezione su fattispecie sovrapponibile.
Accertata l’inesistenza del contratto e non provata la sopravvenienza di elementi idonei al rilascio ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il diniego è legittimo e integra un atto vincolato. Da tale natura deriva l’infondatezza del primo motivo, per la piana applicazione del regime dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: l’omesso preavviso recede solo nella fattispecie del secondo periodo della stessa norma.
Quanto al terzo motivo, l’omessa traduzione non inficia la validità dell’atto ma costituisce mera irregolarità, rilevante ai soli fini dell’eventuale rimessione in termini per errore scusabile, nella specie non occorrente. La pluralità e compiutezza delle censure dimostra l’assenza di compromissione del diritto di difesa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese; il Tribunale dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per verificare eventuali responsabilità dei datori di lavoro ex art. 12 d.lgs. n. 286/1998.
Nota della Redazione
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