Ottemperanza al giudicato e onere della prova degli interessi maturati (TAR Sicilia n. 1879 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il solo fatto costitutivo del proprio diritto. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato, che comprende capitale, interessi e oneri accessori. In sede di ottemperanza sono dovute anche le spese relative agli atti accessori della sentenza, quali registrazione, esame, copia e notificazione, perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2021 della Corte d’Appello di Messina, che aveva parzialmente riformato la sentenza n. 1358/2018 del Tribunale di Messina.

La pretesa riguardava il pagamento di euro 7.956,42 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati per la tardiva liquidazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92, oltre alle spese processuali dei giudizi di primo grado e di appello con distrazione in favore del difensore.

Il Ministero della Salute si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Da qui la necessità di investire il giudice amministrativo dell’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa della ricorrente si fonda su titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva sull’amministrazione intimata l’onere, in concreto non soddisfatto, di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ.

Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare pienamente al giudicato. L’obbligo di eseguire la decisione concerne sia la sorte capitale sia gli interessi ed oneri accessori.

Il Collegio precisa che in sede di ottemperanza sono dovute anche le spese relative agli atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, esame, copia e notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale, richiamando TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768.

Il ricorso è pertanto accolto. È dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto, comprese le spese legali del primo e secondo grado liquidate in favore del procuratore antistatario e le ulteriori spese per l’attivazione del giudizio, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine. Le spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *