Permesso stagionale non convertibile senza quota e oltre i nove mesi (TAR Puglia n. 1445 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi, in coerenza con la durata del visto d’ingresso rilasciato per la medesima funzione; decorso tale termine il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che possieda un permesso rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, richiede che lo straniero abbia svolto attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di contratto subordinato, ma resta subordinata alla disponibilità delle quote stanziate con decreto flussi. Il diniego fondato sull’assenza dei requisiti di legge ha natura vincolata, con la conseguenza che non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, operando l’esclusione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia il 26 dicembre 2023 munito di visto per lavoro stagionale di tipo D, della validità di 150 giorni, rilasciato a seguito di nulla-osta. Con p.e.c. del 30 gennaio 2024 il datore di lavoro chiedeva alla Prefettura il rituale appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; il 30 aprile 2024 il ricorrente veniva assunto con contratto con scadenza al 29 settembre 2024.
Il 5 settembre 2024 lo straniero si presentava all’Ufficio Immigrazione della Questura per l’acquisizione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. La Questura rigettava l’istanza con provvedimento del 30 settembre 2024, notificato l’1° ottobre, contestualmente avvisando dell’eventuale espulsione ex art. 13 T.U.I.. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare respingeva l’istanza di sospensione; il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare e tratta unitariamente i motivi, incentrati sull’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, sull’art. 10-bis legge n. 241/1990 e sulla dedotta disparità di trattamento. Il punto di partenza è la durata: l’art. 5, comma 3-bis, lett. a) fissa in nove mesi il limite complessivo del permesso per lavoro stagionale, mentre il comma 7 dell’art. 24 stabilisce che il nulla-osta autorizza l’attività lavorativa fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici.
Poiché il visto posseduto dal ricorrente aveva validità di 150 giorni e il permesso richiesto era finalizzato alla medesima funzione del visto, la Questura non avrebbe potuto rilasciarlo oltre quel limite. Al 5 settembre 2024 il visto era già scaduto e, decorsi i nove mesi dall’ingresso, lo straniero avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.
Quanto alla conversione, il Collegio rileva che non risulta provata la presentazione di una vera istanza di conversione: dagli atti emerge una domanda di mera verifica della sussistenza di una quota. Anche a volerla qualificare diversamente, la conversione ex art. 24, comma 10 resta subordinata alle quote. La modifica introdotta dal d.l. n. 145/2024 non si applica alla fattispecie, poiché le nuove disposizioni decorrono dalle quote per l’anno 2025. Dalla relazione dell’Avvocatura emerge che il ricorrente non ha ottenuto alcuna quota per la conversione.
Il Collegio esclude infine la necessità del preavviso di rigetto. Il provvedimento ha contenuto vincolato: mancando i requisiti di legge, non residua in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese. Il Tribunale ammette invece il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in riforma del decreto della Commissione, alla luce della diversa valutazione espressa dal Consiglio di Stato, e liquida il compenso al difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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