Conversione del permesso stagionale subordinata alla quota anche dopo il D.L. 145/2024 (TAR Puglia n. 1444 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può eccedere la durata del visto d’ingresso ed è comunque limitato a nove mesi in un periodo di dodici. La conversione in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che lo straniero abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa, abbia ricevuto un’offerta di contratto subordinato e rientri nelle quote annualmente stanziate. La soppressione del richiamo alle quote operata dal D.L. n. 145/2024 non si applica alle domande anteriori, essendo differita la decorrenza. Il diniego fondato sull’assenza della quota ha natura vincolata e non richiede il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, fa ingresso in Italia il 10 ottobre 2023 con visto di tipo D per lavoro stagionale. Nell’aprile 2024 viene assunto con contratto di lavoro. Nel settembre 2024 presenta presso la Questura un’istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato.

Il Questore di Lecce rigetta la richiesta di rilascio del permesso per lavoro stagionale e avvia l’espulsione ai sensi dell’art. 13 t.u.i.. Il ricorrente impugna il decreto davanti al TAR Puglia. La Sezione, in sede cautelare, respinge l’istanza di sospensione; il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ravvisando la necessità di approfondimento sulla condotta procedimentale e sulla possibilità di conversione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare e respinge il ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla normativa applicabile: l’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 fissa in nove mesi la durata complessiva del permesso per lavoro stagionale, e l’art. 24, commi 7 e 8 del medesimo testo unico collega il nulla osta allo svolgimento dell’attività per non oltre nove mesi in un periodo di dodici.

Poiché il visto d’ingresso aveva validità di 150 giorni, il permesso richiesto non avrebbe potuto eccedere quella durata, essendo finalizzato alla medesima funzione. Al momento della presentazione dell’istanza, nel settembre 2024, il visto era già scaduto e il termine dei nove mesi era decorso: il lavoratore avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.

Il Tribunale esamina poi la censura sulla conversione. La domanda depositata consiste in una richiesta di verifica della sussistenza di una quota, non in un’istanza di conversione, e non risulta che il datore di lavoro abbia attivato la Prefettura per la quota del decreto flussi. Anche a volerla qualificare come istanza di conversione, il Collegio ritiene applicabile la disciplina anteriore al D.L. n. 145/2024: la modifica che ha eliminato il riferimento alle quote decorre, per le disposizioni diverse da quelle espressamente anticipate, dalla data di operatività del decreto flussi per il 2025, e dunque non riguarda la fattispecie.

Ne segue che la conversione resta subordinata alla disponibilità di una quota. La relazione dell’Amministrazione, basata sugli elenchi dello Sportello Unico Immigrazione, esclude che il ricorrente l’abbia ottenuta.

Il Collegio esclude infine la necessità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, perché il provvedimento ha contenuto vincolato e ricorre l’ipotesi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il diniego è quindi legittimo per assenza dei requisiti di legge, senza margini di discrezionalità. Le spese sono compensate; il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in riforma del decreto della Commissione, con compenso liquidato a carico dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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