Competenza comunale su rimozione rifiuti e caratterizzazione del sito (TAR Lombardia n. 2943 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti protrattosi nel tempo, che abbia cagionato o possa cagionare contaminazione delle matrici ambientali, il Comune è competente ad adottare un provvedimento che cumuli l’ordine di rimozione e ripristino dei luoghi ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e la prescrizione delle indagini di caratterizzazione ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006. La qualificazione giuridica della fattispecie segue il criterio della prevalenza, restando irrilevante la formale riconduzione dell’atto all’una o all’altra figura, poiché le due discipline possono sovrapporsi in concreto. Tra l’atto di avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo non è richiesto un rapporto di identità, ma di congruità: il provvedimento finale non deve costituire un esito imprevedibile del procedimento comunicato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un insediamento produttivo destinato a trattamenti galvanici. Le acque reflue industriali e quelle di prima pioggia sono convogliate nella pubblica fognatura; le acque di seconda pioggia confluiscono in un pozzo a dispersione situato a valle dell’impianto di depurazione. L’ATO, dopo ripetuti accertamenti di superamento dei limiti di accettabilità, diffidava la società e sospendeva l’efficacia dell’autorizzazione unica ambientale; l’Autorità giudiziaria disponeva il sequestro preventivo dell’impianto e del pozzo.
Dopo il dissequestro e la revoca della sospensione, la società chiedeva al Comune l’archiviazione del procedimento, allegando gli interventi di ripristino. L’ARPA e l’ATO, interpellati dall’ente, esprimevano parere contrario, rilevando che il pozzo non risultava sigillato e che permaneva il rischio di dispersione di inquinanti. Il Sindaco adottava quindi l’ordinanza impugnata, che diffidava la società a eseguire le indagini ambientali e il piano di caratterizzazione, oltre alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti liquidi e del primo strato di terreno. La società proponeva ricorso, lamentando difetto di contraddittorio, incompetenza del Comune, vizio istruttorio e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla difformità tra atto di avvio del procedimento e provvedimento finale, i giudici richiamano la giurisprudenza amministrativa: tenuto conto della finalità dell’art. 7 l. n. 241/1990, non è prescritto un rapporto di identità tra i due atti, ma di congruità rispetto agli elementi essenziali. Il provvedimento conclusivo non può fondarsi su ragioni fattuali e giuridiche del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione iniziale, ma può precisare meglio le proprie posizioni in relazione alle osservazioni del privato. Nel caso concreto, il raffronto tra i due atti evidenzia un rapporto di congruità, se non di sovrapponibilità: le azioni già prospettate nella comunicazione trovano puntuale concretizzazione nell’ordinanza sindacale.
Sul secondo motivo, concernente la competenza, il Collegio ricostruisce la base normativa del potere esercitato dal Comune. La l.r. Lombardia n. 3 del 10 ottobre 2023 ha conferito ai comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente art. 5 della l.r. n. 30/2006 e dell’intervento dell’art. 22 d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che ha fondato su una norma di legge statale la possibilità per le Regioni di conferire tali funzioni. Resta ferma, in ogni caso, l’attribuzione al Sindaco del potere ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione dei rifiuti abbandonati.
Il Tribunale precisa che le due fattispecie dell’abbandono incontrollato di rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, pur distinte, possono sovrapporsi quando gli sversamenti protratti nel tempo siano causa di contaminazione. Richiamando il parere del Cons. Stato n. 656/2022 e la giurisprudenza amministrativa, i giudici applicano il criterio della prevalenza: la fattispecie va inquadrata nella cornice della rimozione dei rifiuti, cui afferisce la competenza comunale, poiché le determinazioni sulla caratterizzazione sono conseguenza diretta della presenza di rifiuti. Il motivo di incompetenza è quindi infondato.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale esclude il travisamento dei fatti. L’ordinanza si fonda su campionamenti che documentano il superamento dei limiti per azoto nitrico, fosforo totale e nichel. La società oppone la successiva asportazione dei liquidi, ma il Comune ha consultato ARPA e ATO, che nelle note dell’ottobre 2024 hanno rilevato la mancata sigillatura del pozzo e il rischio di dispersione degli inquinanti. Il Collegio dichiara infine inammissibile, per violazione del principio della domanda, la censura sulla qualità di rifiuto del materiale, formulata solo nella memoria non notificata e non negli atti introduttivi.
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Nota della Redazione
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