Ottemperanza per il beneficio dell’art. 1, comma 121, L. 107/2015 (TAR Marche n. 831 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione che non abbia opposto ragioni contrarie alla spettanza della pretesa è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Non è invece dovuto l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. qualora non emergano elementi idonei a far dubitare del sollecito adempimento, risultando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 440/2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme per gli anni scolastici accertati. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del titolo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, deducendo il mancato adempimento del giudicato e chiedendo l’accoglimento della pretesa. Il Ministero si è costituito formalmente, senza opporre alcuna contestazione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza all’Amministrazione: requisito necessario per l’azionabilità del rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo giudiziale. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, fatta salva la prova delle somme eventualmente già corrisposte. È stato pertanto assegnato il termine di 30 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il preciso onere per il creditore di investirlo direttamente con propria istanza. Il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendo la sola nomina del Commissario sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, in considerazione della soccombenza e dell’inadempimento già sussistente al momento della proposizione del ricorso, anche alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *