Pertinenza IMU: la graffatura catastale non basta, rileva la destinazione effettiva (Cass. civ. Sez. V n. 11181 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la graffatura catastale dell’area al mappale del fabbricato ha rilievo meramente formale e non è idonea, di per sé, ad escludere l’imponibilità della superficie scoperta. Il rapporto pertinenziale rilevante ai fini dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 va infatti accertato secondo la nozione dell’art. 817 c.c., verificando in concreto l’elemento oggettivo, costituito dalla destinazione effettiva del bene al servizio o all’ornamento di quello principale, e l’elemento soggettivo, consistente nella volontà, espressa o tacita, di creare un vincolo di accessorietà durevole. L’accertamento è giudizio di fatto demandato al giudice di merito e richiede un’indagine sui dati probatori, con onere della prova a carico del contribuente. Il divieto di doppia imposizione non è configurabile quando l’ente abbia esercitato il potere impositivo con un unico avviso.
Il Fatto
Il Comune liquido l’IMU per l’anno 2015 su un’area di mq. 7.480, di cui il contribuente era comproprietario al 50% con il coniuge, comprendente anche una porzione scoperta di mq. 5.715, sulla quale insistevano un’abitazione e due autorimesse. L’avviso di accertamento colpiva così anche il terreno pertinenziale.
La Commissione tributaria provinciale accolse solo parzialmente il ricorso, riconoscendo la pertinenzialità limitatamente a un mappale e non all’area derivata da un frazionamento operato nel 2016. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto riformò la decisione e accolse l’appello del contribuente, ritenendo che nell’anno accertato l’area risultasse catastalmente incorporata nel fabbricato e che la superficie scoperta fosse perciò non imponibile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi sul tema della pertinenzialità. Il primo denuncia la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992, negando rilievo alla classificazione catastale e valorizzando l’assenza di dichiarazione del contribuente; il secondo contesta il riparto dell’onere probatorio. Entrambi sono ritenuti ammissibili e fondati.
Il fulcro della decisione è il superamento della ratio della sentenza impugnata, secondo cui decisiva sarebbe l’incorporazione catastale dell’area nel fabbricato. La Corte ribadisce che la graffatura catastale ha rilievo solo formale: già con la pronuncia n. 18470 del 2016, e ancor prima con la n. 19638/2009, era stata esclusa la sua rilevanza. Le modalità di accatastamento, accorpate o frazionate, non definiscono il rapporto pertinenziale, che discende dall’art. 817 c.c.
Il concetto di pertinenza si fonda sul criterio fattuale della destinazione effettiva della cosa al servizio o all’ornamento di un’altra. L’accertamento presuppone un elemento oggettivo e un elemento soggettivo, riferibile alla volontà di chi ha la disponibilità giuridica di entrambi i beni. Si tratta di giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Quanto all’obbligo dichiarativo, la Corte richiama l’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006: dopo l’informatizzazione del catasto il contribuente non è più tenuto alla dichiarazione per gli anni 2008 e seguenti, salvo i casi di riduzioni d’imposta e di elementi non conoscibili d’ufficio. L’obbligo permane per i benefici la cui situazione sia sopravvenuta dopo il 2008 e non conosciuta dall’ente.
La Corte esclude poi la dedotta doppia imposizione, configurabile solo quando l’amministrazione abbia già esaurito il potere impositivo sullo stesso presupposto, e non nell’ipotesi di autoliquidazione. Nella specie il Comune ha esercitato il potere con i soli avvisi impugnati. La sentenza è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per la verifica in fatto del rapporto pertinenziale e dell’eventuale inadempimento dichiarativo.
Nota della Redazione
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