Improcedibilità per mancata notifica della rinuncia al ricorso (TAR Lombardia n. 3468 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non è idonea a definire il giudizio, trovando applicazione l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di integrale compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune le aveva ingiunto l’adozione di una serie di misure relativamente alla gestione del parcheggio della stazione ferroviaria, ivi inclusa la volturazione del contatore, il ripristino dell’impianto di illuminazione e la rimozione dei rifiuti. Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti successivi, tra cui il rigetto dell’istanza di ritiro e l’ordinanza di proroga del termine per l’adempimento.
Con ordinanza presidenziale, il Collegio richiedeva alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito. Il Comune depositava la relazione del proprio dirigente, mentre la società comunicava formalmente una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Successivamente, il difensore della ricorrente depositava in giudizio una dichiarazione di “rinuncia al ricorso di I grado”, senza tuttavia provvedere alla notifica della stessa alla controparte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata la documentazione processuale, ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente non risultava notificata al Comune resistente. Tale carenza assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio, poiché la norma processuale richiede espressamente la notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti costituite.
In assenza di tale adempimento, il Collegio ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui la rinuncia non sia stata perfezionata nelle forme di legge. La conseguenza non è pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia, bensì la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito.
Il thema decidendum è stato pertanto risolto facendo applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale contempla l’improcedibilità quale esito del giudizio quando, nel corso del processo, venga meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse, manifestata dalla società con la propria nota, è stata assunta a fondamento della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse intervenuta nel corso del giudizio. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
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Nota della Redazione
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