Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1444 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da far decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e fino all’insediamento del commissario ad acta. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima di azionare l’ottemperanza.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, è stato accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle annualità, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti.
Dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e il decorso del termine dilatorio, il ricorrente ha convenuto il Ministero davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Su questa premessa fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi analoghi precedenti. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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