Volume del parcheggio interrato rileva nel calcolo degli oneri concessori (TAR Sicilia n. 2691 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo della volumetria e della determinazione degli oneri concessori, il computo include gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati, con esclusione dei soli volumi tecnici. Nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio con rilevanza urbanistica, che incide sull’assetto del territorio e aumenta il carico urbanistico. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001 sono interventi di nuova costruzione anche i manufatti edilizi interrati, sicché non è dirimente la collocazione fuori terra o sotto il suolo. La clausola del regolamento edilizio che esclude i piani interrati dal computo della cubatura massima edificabile opera sul solo parametro della densità edilizia e non determina alcuna indifferenza urbanistica dell’opera.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di un edificio destinato a uso ufficio, nella cui titolarità è subentrata nel 2008. In qualità di avente causa, ha presentato istanza di variante per realizzare un’autorimessa interrata e una riserva idrica. Il Comune, dopo il versamento di una somma a titolo di costo di costruzione e di un’altra a titolo di oneri di urbanizzazione, ha rilasciato la concessione in variante.
La società ha impugnato la quantificazione, sostenendo di aver pagato solo per ottenere il titolo e senza acquiescenza. Ha domandato l’accertamento della corretta determinazione degli oneri e la condanna del Comune alla restituzione dell’indebito, oltre interessi legali. Secondo la tesi attorea, il Comune avrebbe erroneamente computato il volume dei piani interrati, che non genererebbero maggior carico urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un principio generale: il calcolo della volumetria comprende gli ambienti asserviti o interrati, escludendo i soli volumi tecnici, quali caldaie o vasche idriche. La ragione è che nel concetto di costruzione si ricomprende ogni intervento che abbia rilevanza urbanistica e incida sull’assetto del territorio. Il Tribunale richiama sul punto Cass. Sez. III n. 42147 del 14 ottobre 2013.
Il parcheggio interrato oggetto di variante non è qualificabile come volume tecnico: aumenta la volumetria e incide sul carico urbanistico, richiedendo il permesso di costruire e il pagamento degli oneri. Il Collegio valorizza l’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001, che include tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti edilizi fuori terra o interrati. Non rileva dunque la collocazione dell’opera, ma la creazione di nuova volumetria per effetto della trasformazione del territorio, secondo il richiamo a TAR Lazio n. 9218 del 10 settembre 2018.
Il Tribunale esclude poi che il parcheggio possa ridursi a mera pertinenza urbanistica, per le sue dimensioni e per la funzione rispetto all’edificio commerciale: il fabbisogno di zona cresce per i soggetti che si recano sul posto e sono indotti all’uso del mezzo proprio.
Quanto all’art. 40 del regolamento edilizio comunale, letto nella sua interezza e nella parte dedicata ai parametri dimensionali, l’inciso secondo cui il volume dei piani interrati non va computato in nessun caso serve a definire la cubatura massima edificabile: i piani interrati non abitati sono esclusi dal computo perché sotto il suolo e privi di impatto esterno sulla densità edilizia. Da ciò non discende l’indifferenza urbanistica dell’opera. La normativa locale del 2007, efficace dal 2008, conferma che gli oneri si calcolano sulla misura intera del volume urbanistico, inclusi i piani interrati.
I contributi versati sono pertanto dovuti anche per la parte interrata e la domanda restitutoria è infondata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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