Notifica Pec del ricorrente non avvocato inesistente e ricorso elettorale inammissibile (TAR Trentino-Alto Adige n. 206 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale il termine per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, previsto dall’art. 130, comma 3, c.p.a., ha carattere perentorio, in funzione della celerità del giudizio e della stabilità degli organi elettivi. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata è riservata all’ufficiale giudiziario e, nei casi e con le modalità di legge, all’avvocato munito di procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; il privato cittadino non dispone dei poteri certificativi attribuiti dall’art. 6 della legge n. 53/1994. La notifica eseguita dal ricorrente non abilitato all’esercizio della professione forense, senza autorizzazione presidenziale ex art. 130, comma 2, lett. c), c.p.a., è inesistente e non consente la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., né la proroga del termine. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, candidata a Consigliere comunale in una lista presente alle elezioni amministrative del Comune di Lana del 26 maggio 2024, ha impugnato le operazioni di scrutinio della sezione n. 4, chiedendo il riconteggio delle schede. La differenza di voti per l’elezione di un ulteriore consigliere era esigua e, secondo la prospettazione, il verbale di sezione presentava numerose irregolarità: sottoscrizioni mancanti, computo errato degli aventi diritto, discordanze tra totali, omissione di pagine nella copia trasmessa.

La Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza con decreto ex art. 130 c.p.a., ordinando alla ricorrente di notificare ricorso e decreto alle parti potenzialmente interessate entro dieci giorni e di depositare la prova dell’avvenuta notificazione. Nessuna delle parti intimate si è costituita. All’udienza il Collegio ha avvisato la ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile declaratoria di inammissibilità per mancata notifica alle parti interessate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via prioritaria la regolarità dell’ordine di notifica. La ricorrente ha trasmesso una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, costituendosi in proprio senza difensore e senza abilitazione all’esercizio della professione forense. Ha indirizzato l’atto al Comune, chiedendo a quest’ultimo di rendere nota la notificazione ai consiglieri e agli assessori interessati.

La notifica così eseguita è stata qualificata come inesistente. Il Collegio ha richiamato l’art. 39, comma 2, c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari, e l’art. 137 c.p.c., che attribuisce l’attività all’ufficiale giudiziario e, nei casi di legge, all’avvocato. La legge n. 53/1994 subordina l’uso della Pec alla qualifica di avvocato e al conferimento della procura, coerentemente con i poteri certificativi della relazione di notificazione e con la qualifica di pubblico ufficiale prevista dall’art. 6 della stessa legge.

In assenza della specifica autorizzazione presidenziale prevista dall’art. 130, comma 2, lett. c), c.p.a., il privato cittadino non può avvalersi dello strumento. La Corte ha richiamato la nozione di inesistenza elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, con rinvio a Sezioni Unite civili n. 14916/2016: la figura ricorre quando l’attività è priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione, in particolare la trasmissione da parte di un soggetto qualificato dalla legge. Le difformità dal modello legale restano, altrimenti, nella categoria della nullità.

Da qui le due conseguenze. L’inesistenza impedisce la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., applicabile alle sole notifiche nulle, come ribadito dal Cons. Stato n. 11427 del 28.12.2022. La natura perentoria del termine esclude inoltre la proroga ex art. 153 c.p.c., non ravvisandosi presupposti per la rimessione in termini.

Il Collegio ha aggiunto una considerazione assorbente. Anche a voler ritenere valida la notifica al Comune, la ricorrente ha omesso ogni notificazione alle parti aventi interesse e ad almeno un controinteressato ex art. 130, comma 3, lett. c), c.p.a., demandando l’incombente a un soggetto non autorizzato e per di più destinatario della notifica come ente parte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite per la mancata costituzione delle parti intimate e la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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