Porto d’armi e conflittualità familiare: legittimo il divieto anche dopo l’archiviazione penale (TAR Toscana n. 2114 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, riconoscibile soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza. Il pericolo di abuso delle armi è accertato mediante un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma richiede una previsione fondata sul criterio del “più probabile che non”. Ai fini dei provvedimenti interdittivi in materia di armi, la conflittualità familiare rileva nella sua oggettività, a prescindere dall’attribuibilità dei fatti all’interessato e dall’esito del procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia. A seguito di un intervento dei Carabinieri originato da una lite familiare, connesso a un procedimento penale poi archiviato per presunte violenze nei confronti della figlia, il Prefetto di Siena gli faceva divieto, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. L’Autorità riteneva ininfluente l’archiviazione penale, emergendo un contesto familiare di forte conflittualità legato alle gravi problematiche di un familiare nell’uso di alcol e sostanze stupefacenti.
Con successivo decreto il Questore di Siena revocava, per motivazioni analoghe, la licenza di porto di fucile. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti deducendo violazione dell’art. 27 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, per l’estraneità delle condotte contestate in sede penale rispetto ai requisiti del titolo autorizzatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il porto d’armi è subordinato a una valutazione prognostica di completa affidabilità del soggetto, basata su rigorosi parametri tecnici e su un’analisi comparativa degli interessi pubblici e privati (Cons. Stato n. 6565 del 2024; Cons. Stato n. 1335 del 2024). Il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio dell’autorizzazione resta subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico (Cons. Stato n. 4604 del 2006).
Sul piano applicativo, la Corte ribadisce che il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio consente il ricorso a valutazioni probabilistiche: il pericolo di abuso non richiede la certezza propria del giudizio penale, ma una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità (Cons. Stato n. 194 del 2025; Cons. Stato n. 4914 del 2024).
Quanto alle situazioni di conflittualità familiare, il TAR recepisce l’indirizzo per cui il giudizio prescinde da una valutazione di attribuibilità dei fatti all’interessato e dall’esame delle relative responsabilità. Rileva unicamente la valutazione prognostica circa la probabilità che il mantenimento del titolo possa cagionare fatti antigiuridici; la conflittualità familiare, nella sua oggettività, è valido motivo per l’emanazione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione (TAR Toscana n. 1305 del 2022; TAR Toscana n. 354 del 2019).
Applicando tali principi, le valutazioni della Prefettura non presentano profili di evidente illogicità o di travisamento. L’esito della vicenda penale resta ininfluente: risulta ampiamente documentata una situazione di grave conflittualità familiare che legittima i provvedimenti preventivi.
Il Collegio reputa infine non assorbente il rilievo del trasferimento di residenza della figlia. La possibilità che si verifichino ulteriori situazioni di conflitto è testimoniata dall’episodio stesso e dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri, che non evidenziano una volontà definitiva di recidere i legami. È necessario il positivo accertamento in concreto del superamento di ogni pericolo di conflittualità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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