Carta docente, inottemperanza al giudicato e obbligo di accredito (TAR Veneto n. 640 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando tale pronuncia tra i titoli attuabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è esperibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ai fini dell’esatto adempimento, la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme non integra la prova del pagamento: l’Amministrazione deve dimostrare l’effettiva erogazione. In difetto, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

Un docente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro, ottenendo una sentenza che condannava l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di mille euro e accessori. La pronuncia non veniva impugnata e acquistava autorità di giudicato.

La sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Ministero. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, deducendo la mancata attuazione del giudicato. Il Ministero non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 risultano documentati. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste, per il Collegio, sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli attuabili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede espressamente tale azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Tribunale esclude che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito possa assurgere a prova dell’esatto adempimento: ciò che rileva è l’effettiva erogazione in favore del docente.

Il Collegio ordina dunque al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di mille euro, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza viene nominato sin d’ora un Commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *