Divieto di detenzione armi e condanne per reati economici: affidabilità e discrezionalità (TAR Liguria n. 495 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non sussiste un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, che costituiscono eccezioni al divieto generale posto dal TULPS e dall’art. 699 cod. pen. L’Autorità di P.S., ai sensi degli artt. 39, 3, 9 e 43 del TULPS, esercita un potere ampiamente discrezionale e cautelativo, privo di carattere sanzionatorio, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità pubblica e privata. Ai fini del divieto non occorre l’abuso delle armi né una condanna per reati connessi al loro uso: è sufficiente che la condotta dell’interessato presenti segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità. Le condanne per reati economici e fiscali possono fondare il giudizio prognostico sfavorevole, poiché l’affidabilità non attiene solo all’abilità tecnica, ma anche alla capacità di valutare correttamente le situazioni e i limiti d’impiego delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, gli ha fatto divieto generalizzato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, consentendo la cessione a terzi non conviventi entro centocinquanta giorni dalla notifica. Il provvedimento è stato adottato dopo il ritiro cautelare delle armi disposto dalla Questura e su proposta della stessa.

La richiesta si fondava su plurime condanne riportate dal ricorrente per omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, bancarotta semplice ed evasione dei contributi previdenziali. La Prefettura ha ritenuto sussistente il pericolo di atti pregiudizievoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Il ricorrente ha dedotto il difetto dei presupposti e di motivazione, assumendo che le condanne fossero estranee alla materia delle armi e risalenti nel tempo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di procura speciale, sollevata dal Ministero, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. Ha quindi affrontato l’unico motivo, incentrato sulla pretesa inidoneità delle condanne, per la loro natura economica e fiscale, a fondare il divieto.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il TAR ha escluso che esista una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto delle armi. L’Autorità di P.S. esercita un potere discrezionale e cautelativo, non sanzionatorio, con il quale valutare l’affidabilità del soggetto anche indipendentemente dall’abuso compiuto delle armi.

Il Collegio ha escluso che il divieto presupponga necessariamente una condanna per reati connotati da violenza su persone o cose. Ha valorizzato il principio per cui basta che la condotta presenti segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità, potendo l’amministrazione ritenere inaffidabile il titolare del porto d’armi anche in assenza di una condanna per reati connessi al corretto uso delle armi (T.A.R. Sicilia-Palermo n. 508 del 2023; Cons. Stato n. 8053 del 2022).

Nel caso concreto, il giudizio prognostico sfavorevole è stato ritenuto immune da vizi: le condanne, tutte riguardanti reati economici e fiscali, sono state lette come indice della propensione a non rispettare le elementari regole di condotta, con riflessi sull’affidabilità nell’uso delle armi. Quest’ultima non si esaurisce nell’abilità tecnica, ma include la capacità di valutare correttamente le circostanze e i limiti d’impiego delle armi. La risalenza è stata esclusa, essendo le condanne intervenute fino a due anni prima dell’adozione dell’atto, e in ogni caso la giurisprudenza ammette fatti e indizi risalenti.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della vicenda. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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