Piano attuativo che recepisce accordo private inammissibile per difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 121 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso con cui il proprietario impugni il piano di attuazione che recepisce pedissequamente la ripartizione di cubatura già convenuta in un accordo privato dallo stesso sottoscritto e trasfusa nella variante urbanistica presupposta. Se la variante è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, l’annullamento del solo piano attuativo non arreca alcuna utilità al ricorrente. Il generale divieto di abuso del diritto e il canone di correttezza e buona fede, letti alla luce del principio di solidarietà, impediscono la deduzione di censure che contraddicano precedenti comportamenti propri, in applicazione del principio nemo contra factum proprium venire potest.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile ricadente nella zona residenziale di completamento interessata da una variante al piano regolatore, adottata su istanza di un confinante e sottoscritta anche dalla ricorrente medesima. La variante recepiva la ripartizione di cubatura stabilita in una serie di accordi privati risalenti al 2017, con i quali la ricorrente si era riservata la sola cubatura esistente, lasciando al confinante ogni incremento volumetrico e l’onere delle compensazioni verso il Comune.
Divenuta definitiva la variante, il Comune approvava il piano di attuazione, che recepiva la medesima distribuzione volumetrica. La ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento delle delibere di approvazione e, in parte qua, della variante, deducendo la violazione del criterio di riparto proporzionale dei diritti edificatori rispetto alle superfici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola: la controversia investe l’esercizio del potere di pianificazione e la dedotta violazione delle regole sul riparto dei diritti edificatori, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, il giudice ripercorre la sequenza procedimentale e documentale. La variante è stata adottata su richiesta concordata e sottoscritta dalla ricorrente, con allegato un dettagliato schema di lottizzazione; la ripartizione di cubatura risultava già cristallizzata nell’istanza del 2019. La ricorrente aveva inizialmente ipotizzato un proprio incremento volumetrico, per poi rinunciarvi espressamente.
La variante è stata quindi approvata conformemente alla proposta e la delibera provinciale di approvazione definitiva è stata pubblicata, senza essere impugnata entro il termine di sessanta giorni. La stessa è pertanto divenuta definitiva e inoppugnabile.
Il piano attuativo impugnato recepisce in modo pedissequo quella medesima ripartizione. Ne deriva che un suo eventuale annullamento, in assenza di caducazione della variante, non attribuirebbe alla ricorrente alcun vantaggio concreto. A ciò si aggiunge che le servitù costituite con l’atto del 2017 limitano la edificabilità del lotto della ricorrente in modo tale da precludere comunque ulteriori interventi edificatori.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui il difetto di interesse discende anche dalla contraddittorietà tra l’azione processuale e il comportamento anteriormente tenuto. La ricorrente ha dapprima condiviso e sottoscritto l’assetto urbanistico, ne ha beneficiato e solo dopo ne ha contestato gli esiti: condotta che integra violazione del divieto di venire contra factum proprium. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e del controinteressato e compensazione con la Provincia autonoma.
Nota della Redazione
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