Nulla l’ordine di ripristino che impone lo stato conforme al titolo annullato (TAR Trentino-Alto Adige n. 122 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione e ripristino che intima la rimozione delle opere eseguite in difformità totale da un titolo edilizio già annullato con sentenza passata in giudicato e impone il ripristino dello stato dei luoghi conforme al progetto da quel titolo assentito è affetta da illogicità manifesta, perché ordina di ricostituire uno stato dei luoghi già accertato come illegittimo. Il parametro del ripristino del legittimo stato dei luoghi è costituito dai titoli edificatori rimasti integri, non da quello caducato. La qualificazione dell’abuso come opera in difformità totale, ai sensi dell’art. 88 L.P. n. 9/2018, esige una motivazione puntuale sull’individuazione delle porzioni costruttive difformi, non essendo sufficiente il richiamo alle risultanze di una consulenza tecnica resa in altro giudizio. Il regime transitorio dell’art. 103, comma 2, L.P. n. 9/2018 non si applica al procedimento di repressione degli abusi, retto dal principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in Comune di Badia, aveva ottenuto nel tempo diversi titoli edilizi, da ultimo la concessione edilizia n. 45/2011 del 21.02.2020, seguita dalla licenza d’uso. Le due ultime concessioni venivano impugnate dalla proprietaria di una particella finitima. Con sentenza n. 69/2022 il TRGA di Bolzano annullava il titolo del 2020 per omesso vaglio della Commissione edilizia, per esubero volumetrico e per errato calcolo della cubatura da convenzionare. Il Consiglio di Stato, n. 11761/2022, confermava l’annullamento con diversa motivazione, incentrata sul vizio procedimentale e sull’assorbimento delle censure sostanziali.

Il Comune avviava quindi il procedimento per l’eventuale annullamento del titolo e della licenza d’uso e adottava l’ordinanza n. 41/2023, con cui ingiungeva la demolizione delle opere realizzate «in difformità totale» dalla concessione del 2020 e il ripristino della destinazione d’uso «come da progetto approvato». Il ricorrente impugnava il provvedimento, ottenendone la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni della controinteressata: è fondata, ma irrilevante, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; non coglie nel segno l’eccezione relativa alla mancata impugnazione dell’ordine di ripristino della destinazione d’uso, investito dalle censure di indeterminatezza.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Applicando il canone dell’art. 1366 cod. civ., ritenuto applicabile anche all’interpretazione degli atti amministrativi, il Tribunale ricostruisce l’oggetto dell’ordinanza. La tesi del Comune, secondo cui sarebbero colpite le opere realizzate in base al titolo annullato, si infrange contro il tenore testuale del provvedimento, che intima la rimozione delle opere «in difformità totale» dalla concessione del 2020. Aderente al testo è invece la lettura della controinteressata: oggetto dell’intimazione sono le porzioni costruttive difformi dal progetto approvato, individuate nel paragrafo 137 della sentenza n. 69/2022.

Così individuato l’oggetto, il Collegio rileva il cortocircuito logico-giuridico che inficia il provvedimento. Annullato con forza di giudicato il titolo del 2020, il Comune avrebbe dovuto semmai ingiungere il ripristino dello stato definito dai titoli edificatori intervenuti fino al 2017, rimasti integri. È irragionevole intimare il ripristino di uno stato dei luoghi già certificato come illegittimo, salve le eventuali possibilità di sanatoria. La censura è accolta con effetto assorbente del profilo di indeterminatezza.

Il secondo motivo è solo in parte fondato. È inconsistente la doglianza sull’erroneo richiamo agli artt. 86 e seguenti L.P. n. 9/2018: il regime transitorio dell’art. 103, comma 2, L.P. n. 9/2018, norma speciale insuscettibile di applicazione analogica, riguarda la ripresentazione di progetti annullati per vizi procedurali, non il potere di repressione degli abusi, soggetto al principio tempus regit actum.

È invece fondata la censura sul difetto di motivazione relativo alla qualificazione dell’abuso. Il Collegio confronta l’art. 88 L.P. n. 9/2018, che disciplina le opere in assenza di titolo o in difformità totale, con l’art. 89 L.P. n. 9/2018, che regola la difformità parziale e consente la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. L’erronea qualificazione in peius è quindi rilevante. I rilievi dell’ordinanza non sono riconducibili a interventi non autorizzati dal titolo del 2020: il volume tecnico e la parete fuori terra risultano oggetto del progetto, mentre per il calcolo della superficie da convenzionare e per la violazione delle distanze nulla è detto sulla difformità dal progetto approvato. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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