Modifica delle materie del bando di concorso senza riapertura dei termini e mancata registrazione di quesiti (TAR Lazio n. 13314 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di nuove materie tra quelle oggetto di prova scritta, disposto con atto successivo alla pubblicazione del bando, non costituisce una modifica sostanziale della procedura concorsuale quando non incide sui requisiti di partecipazione né sul numero dei posti banditi, con la conseguenza che non impone la ripubblicazione del bando e la riapertura dei termini. La par condicio concorsorum non risulta vulnerata da siffatta integrazione delle materie d’esame, purché le stesse siano state comunicate prima dello svolgimento delle prove. L’accertamento della mancata registrazione di risposte al test telematico va condotto alla stregua dei file log del sistema informatico, i quali fanno piena prova delle operazioni compiute dal candidato: la sola visione dei quesiti in rapida successione, senza alcuna risposta fornita, esclude il malfunzionamento lamentato. È inammissibile la censura di genericità del bando quando la lex specialis, come modificata, indica la struttura della prova, le materie, il punteggio in trentesimi e la soglia di sufficienza, e la commissione abbia predeterminato i criteri di valutazione in data antecedente allo svolgimento delle prove. È invece superata l’eccezione di difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza allorché la clausola c.d. “taglia-idonei” sia stata soppressa dall’amministrazione a seguito di pronunce giurisdizionali.
Il Fatto
Un candidato aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle entrate per l’assunzione di 3970 unità nell’area funzionari per attività tributaria, riportando nella prova scritta un punteggio di 17,91, inferiore alla soglia di sufficienza di 21/30. L’interessato impugnava gli esiti, lamentando la modifica delle materie d’esame — con l’aggiunta di inglese e informatica — disposta dopo la pubblicazione del bando, nonché l’asserita mancata registrazione delle risposte ai quesiti dal n. 29 al n. 36 del test.
Il ricorrente chiedeva, in via principale, l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria degli idonei e, in subordine, la ripetizione della prova, deducendo anche la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Con motivi aggiunti impugnava la graduatoria finale e la successiva rettifica per invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’amministrazione, rilevando che la soppressione del punto 7.4 del bando — c.d. clausola “taglia-idonei” — avvenuta a seguito di altre pronunce del medesimo Tar, rendeva il ricorrente potenzialmente interessato all’assegnazione del punteggio aggiuntivo, idoneo a consentirgli il superamento della soglia di 21/30.
Nel merito, la censura relativa alla modifica delle materie è stata respinta: l’inserimento di informatica e inglese non configurava una modifica sostanziale della procedura, non incidendo sui requisiti di partecipazione né sul numero di posti, con conseguente esclusione dell’obbligo di ripubblicazione del bando e di riapertura dei termini. La circostanza che il candidato affermasse di avere risposto ai quesiti dal n. 29 al n. 36 è stata contraddetta dai file log depositati in giudizio, dai quali risultava la sola visione dei quesiti in rapida successione senza alcuna risposta fornita.
Quanto alla dedotta genericità del bando, il Collegio ha richiamato la propria precedente sentenza n. 1894 del 2025, rilevando che l’art. 6 del bando, come modificato, indicava la prova unica scritta per quesiti a risposta multipla, le materie, il punteggio in trentesimi e la soglia di 21/30, e che la commissione aveva stabilito i criteri di valutazione nelle sedute del 26 settembre e del 19 novembre 2023, anteriormente allo svolgimento della prova. La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, riguardante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Il ricorso e i motivi aggiunti, affidati a censure di invalidità derivata, sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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