Piano attuativo comunale, VAS prima dell’approvazione e limiti alla pianificazione regionale (Cons. Stato n. 4244 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione ambientale strategica costituisce passaggio endoprocedimentale che deve essere esperito prima dell’approvazione del piano e non della sua adozione, posto che l’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 individua nell’approvazione l’unico limite temporale inderogabile. Il piano attuativo comunale che non incrementa l’indice di edificabilità territoriale e fondiaria né il rapporto di copertura non coinvolge il livello regionale di pianificazione ai sensi degli artt. 63-quinquies e 63-sexies L.R. n. 5/2007. È inammissibile la censura che investa la legittimità di un’attività assentita da titoli non impugnati, realizzando un’elusione dei termini decadenziali.
Il Fatto
I comproprietari di un’abitazione con terreno circostante, posta nelle vicinanze di stabilimenti ove si esercita un allevamento industriale di bovini, impugnavano davanti al TAR Friuli Venezia Giulia la deliberazione consiliare di approvazione di un PAC e della correlata variante al PRGC, oltre agli atti connessi. Lamentavano la violazione della normativa urbanistica regionale e l’illegittimità sostanziale dell’intervento, che a loro dire avrebbe sanato uno stato di fatto preesistente.
Il TAR respingeva il ricorso. I ricorrenti proponevano appello affidato a cinque motivi, reiterando le censure sulla pianificazione regionale, sui pareri sanitari e sullo svolgimento tardivo della VAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato nel merito, così potendosi prescindere dalle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e interesse articolate dalle parti appellate.
Quanto al primo gruppo di censure, il Consiglio di Stato richiama gli artt. 63-quinquies e 63-sexies L.R. n. 5/2007: il piano attuativo può modificare il PRGC purché rispetti le condizioni ivi previste, senza incrementi degli indici di edificabilità e del rapporto di copertura. L’intervento assentito consiste nell’ampliamento di una tettoia e nella realizzazione di un deposito in luogo di due edifici esistenti, con superficie non superiore alla somma dei preesistenti. Ne deriva che il progetto non incide sui parametri urbanistici e non coinvolge il livello pianificatorio regionale. Inconferente è il richiamo al numero dei capi allevabili, fissato in 136 unità dal parere sanitario e rispettato dal progetto.
Il secondo gruppo di doglianze muove dalla pretesa finalità sanatoria del piano. Il Collegio rileva un’indebita commistione di elementi inconferenti: i pareri sanitari anteriori al procedimento non esplicano alcuna valenza, mentre rileva il solo parere reso nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo, a contenuto positivo e condizionato. Le censure volte a contestare la legittimità dell’allevamento esistente si scontrano con l’inoppugnabilità dei titoli e con il divieto di eludere i termini decadenziali.
Sul terzo motivo, il Consiglio richiama il proprio orientamento — Cons. Stato, sez. IV, n. 43 del 2014, sez. IV n. 3645 del 2014 e n. 6438 del 2019 — secondo cui la VAS deve essere esperita prima dell’approvazione del piano, non della sua adozione, per far sì che la verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche avvenga quando esse stanno per divenire definitive. La valutazione intervenuta dopo l’adozione e prima dell’approvazione è dunque scelta incensurabile sotto il profilo procedimentale.
Nel merito della deliberazione di esclusione dalla VAS, il Collegio osserva che il progetto non comporta ampliamento della volumetria esistente, limitandosi a una riorganizzazione dei corpi di fabbrica non visibile dall’esterno. Esso non impatta sull’intorno paesaggistico e costituisce espressione di un potere correttamente esercitato. L’appello è quindi rigettato, con condanna solidale degli appellanti alle spese, liquidate in € 4.000 per ciascuna parte appellata.
Nota della Redazione
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