Autorizzazione paesaggistica e assenso dei comproprietari: piani di tutela distinti (Cons. Stato n. 4245 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale assenso dei comproprietari e il rispetto delle distanze civilistiche non costituiscono presupposti dell’autorizzazione paesaggistica, che si fonda su una valutazione autonoma di compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato. Ne consegue che le censure relative a tali profili sono estranee al thema decidendum del giudizio amministrativo. La struttura aperta su tutti i lati, composta da pali in legno e teli ripiegabili, priva di incremento plano-volumetrico, non richiede titolo edilizio né nuova concessione demaniale. La precarietà degli elementi impedisce di attribuire rilievo alle vicende edilizie del manufatto cui la struttura accede.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Amalfi, unitamente al presupposto parere favorevole della Soprintendenza, avente ad oggetto il montaggio di una struttura lignea con guide di scorrimento e soprastante telo ignifugo per l’ombreggiamento dell’area in concessione a un locale commerciale esercitato dalla società controinteressata.

Il TAR Salerno, con sentenza n. 29/2022, ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello, dolendosi in particolare del mancato assenso dei comproprietari dell’edificio, della violazione delle distanze e delle parti comuni, dell’assenza di un titolo edilizio e della sussistenza di abusi del manufatto cui la struttura accede.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’assunto di fondo dell’appellante secondo cui il ricorrente può impugnare davanti al giudice amministrativo i titoli abilitativi rilasciati a un terzo, deducendo vizi procedimentali o contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica, e al tempo stesso agire davanti al giudice ordinario per far valere la violazione delle distanze o la molestia nel possesso. Tuttavia, proprio in ragione della diversità dei petita, l’appellante avrebbe dovuto censurare gli atti per ragioni attinenti al loro contrasto con l’intorno paesaggistico.

Le censure di tipo civilistico sono pertanto inconferenti: l’eventuale atto di assenso dei comproprietari, rilevante in sede civilistica, non esplica alcuna valenza ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, la quale si fonda su presupposti del tutto differenti. È ben possibile che l’intervento sia assentito da tutti i soggetti privati interessati e ciò nondimeno non ottenga il titolo paesaggistico. Le relative doglianze sono quindi estranee al thema decidendum.

Quanto all’asserita assenza di un titolo edilizio, la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell’immobile, ed è aperta su tutti i lati. Per tali ragioni non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio, il che rende superfluo indagare la natura delle dichiarazioni rese dagli appellati nel procedimento paesaggistico e nella pregressa SCIA.

Alla stessa stregua, la natura del tutto precaria degli elementi della struttura rende superfluo indagare i presunti abusi edilizi del manufatto cui essa accede: la struttura costituisce un elemento diverso dall’edificio e non determina alcun incremento plano-volumetrico, sicché le vicende del primo manufatto non assumono rilievo ai fini del titolo paesaggistico. Per le medesime ragioni non era necessaria alcuna nuova concessione demaniale, ulteriore rispetto a quelle già rilasciate.

L’appello è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte privata e sono compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura, stante l’assenza di effettiva attività defensionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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