Piano casa Puglia: decadenza dal termine e necessità del piano di recupero (TAR Puglia n. 376 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di un piano di recupero che recepisce le deroghe del c.d. piano casa regionale è legittimo quando la proroga dei termini di operatività della disciplina derogatoria sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima e l’istanza di titolo edilizio risulti presentata dopo il termine ultimo fissato dalla legge regionale. Il piano di recupero costituisce strumento urbanistico attuativo a carattere speciale, presupposto indefettibile del rilascio del permesso di costruire, e partecipa della natura ampiamente discrezionale del potere di pianificazione. Venuta meno la possibilità di preservare le deroghe volumetriche, il piano va rimodulato integralmente su iniziativa della parte, non essendo configurabile un intervento sostitutivo d’ufficio dell’Amministrazione né alcun esaurimento del potere discrezionale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto nel 2015 un permesso di costruire per la demolizione di un complesso industriale molitorio e la ricostruzione, in sua vece, di un complesso residenziale con aumento di superfici, cambio di destinazione d’uso e incremento di cubatura e altezze, in zona tipizzata “A2”, avvalendosi delle deroghe del piano casa della Regione Puglia. Il diniego venne impugnato con un primo ricorso, definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza di questa Sezione del 15 novembre 2021, n. 1663.

La società presentò poi il piano di recupero richiesto dall’Amministrazione. Con la sentenza della Corte costituzionale del 10 febbraio 2023, n. 17, venne dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, che prorogavano al 2022 le deroghe del piano casa. Il Comune negò quindi l’approvazione del piano con deliberazione del 9 agosto 2023, n. 186, impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e individua nel primo motivo il fulcro dell’impugnativa. La ricostruzione della società risale a fatti remoti che non si attagliano alla fattispecie, più semplice nella sua consistenza fattuale e giuridica; i profili di eccesso di potere dedotti si appalesano inconsistenti. Già nel 2018 il Servizio urbanistico regionale aveva evidenziato che l’intervento, con ridistribuzione delle volumetrie, richiedeva necessariamente l’approvazione di un idoneo piano urbanistico esecutivo.

Il piano di recupero è definito, sulla scorta di Cons. St., sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8141 e Cons. St., sez. II, 25 febbraio 2021, n. 1631, come operazione complessa a scala urbanistica diretta alla rivitalizzazione di un comprensorio urbano, soggetta alle previsioni generali del piano regolatore. Esso partecipa della natura ampiamente discrezionale del potere di pianificazione, rispetto alla quale le posizioni dei privati sono recessive (Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 735). Il permesso richiesto nel 2015 non poteva essere rilasciato per difetto del presupposto indefettibile del piano approvato.

Dirimente è l’art. 7 della legge regionale n. 14/2009, che consente gli interventi solo se l’istanza risulta presentata, completa in ogni elemento, entro il 31 dicembre 2021. A quella data il diniego era già consolidato, per effetto dell’acquiescenza manifestata dalla società sia presentando il piano di recupero sia dichiarando il difetto di interesse nel precedente giudizio. La parte avrebbe dovuto ripresentare una nuova istanza dopo l’approvazione del piano, incorrendo però nell’impossibilità determinata dalla sopravvenuta sentenza costituzionale.

Le censure dalla seconda alla quarta sono superate dall’accertata circostanza che l’intervento non poteva essere assentito con un semplice permesso di costruire, ma richiedeva una preventiva pianificazione esecutiva a carattere speciale. Non è ipotizzabile che il Comune procedesse d’ufficio alla rimodulazione pressoché integrale del piano, dovendo la parte prescegliere le nuove opzioni costruttive. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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