Il Comune deve concludere con provvedimento espresso il procedimento di condono edilizio (TAR Puglia n. 373 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione comunale è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento di condono edilizio avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. L’obbligo di pronuncia si riafferma tanto più quando sia trascorso un arco di tempo notevolissimo dalla presentazione dell’istanza, senza che l’inerzia possa essere giustificata dalle pregresse richieste di integrazione documentale che hanno di fatto interrotto il procedimento. Il giudice amministrativo adito con il rito avverso il silenzio accerta l’inadempimento e ordina all’ente di provvedere entro un termine breve, ponendo fine alla situazione di incertezza nei rapporti con il privato.

Il Fatto

Il ricorrente, locatario di un complesso immobiliare destinato ad attività sportivo-ricreativa, presentava in data 30.03.1995 istanza di condono edilizio ex artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985 per opere realizzate su una superficie di poco inferiore a 734 mq. Il Comune richiedeva in due occasioni, nel 1997 e nel 1998, l’integrazione documentale e procedeva al calcolo degli oneri concessori.

Impugnata la nota del 1998, il TAR Puglia accoglieva parzialmente il ricorso con la sentenza n. 4299/2010, disponendo il ricalcolo degli oneri secondo il beneficio di riduzione previsto per le attività sportive. Il Comune rideterminava gli importi nel 2011; il ricorrente provvedeva al pagamento integrale di oblazione e oneri, senza però ottenere il rilascio del titolo in sanatoria. Nel 2023 notificava atto di significazione e diffida, deducedo la formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 1995. L’Amministrazione non rispondeva, e il ricorrente agiva per l’annullamento del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo della dedotta violazione dell’obbligo, per il Comune intimato, di pronunciarsi sull’istanza di conclusione del procedimento formulata nel maggio 2023. La domanda, articolata nelle forme dell’atto di significazione e diffida, muove dalla pretesa di conseguire un pronunciamento espresso in ordine alla risalente domanda di condono.

Il percorso argomentativo del giudice si concentra sull’art. 2 della legge n. 241 del 1990. La necessità di una conclusione esplicita del procedimento edilizio viene riaffermata in ragione di due circostanze: il decorso di un arco di tempo notevolissimo dalla presentazione dell’istanza e l’interruzione che il procedimento ha subito a seguito delle richieste di integrazione documentale.

Il Tribunale non si spinge a statuire nel merito della pretesa sostanziale, ossia sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso e sulla prescrizione dei termini per il conguaglio di oblazione e oneri. L’accoglimento resta circoscritto all’obbligo di provvedere: il Comune deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

La motivazione valorizza l’esigenza di porre fine a una situazione di incertezza nei rapporti con il privato, protrattasi per quasi trent’anni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, unitamente alla refusione del contributo unificato e degli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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