Minimi tariffari inderogabili e scaglione commisurato all’intera vittoria nell’opposizione ex art. 5-ter legge Pinto (Cass. civ. Sez. 2 n. 20860 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa. Ove proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dalla fase monitoria e integralmente accolta, le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza, commisurando lo scaglione tariffario all’intera somma riconosciuta all’opponente. I minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, sono inderogabili in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, essendo stata eliminata l’espressione “di regola” che in precedenza consentiva deroghe motivate.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso in un primo giudizio di equa riparazione protrattosi per circa quattordici anni, otteneva dal giudice designato un indennizzo limitato ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001. Proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della medesima legge per ottenere la maggiorazione degli interessi maturati nel corso del procedimento presupposto.
La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’opposizione, riconoscendo un indennizzo complessivo di € 1.744,55, ma rideterminava le spese delle due fasi in misura notevolmente inferiore ai minimi tariffari, riducendo anche quelle già liquidate nel decreto monitorio non impugnato dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio costante secondo cui l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001, quando ha carattere pretensivo e viene accolta, comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza commisurato all’intera vicenda processuale. Ne consegue che lo scaglione tariffario deve essere individuato avendo riguardo all’intera somma liquidata all’istante dal giudice dell’opposizione (€ 1.744,55) e non al solo incremento ottenuto con l’opposizione medesima (€ 244,55).
Quanto alla riduzione delle spese al di sotto dei minimi tariffari, la Corte ha ribadito il proprio orientamento sull’inderogabilità dei minimi, evidenziando come il d.m. n. 37/2018 abbia modificato l’art. 4 del d.m. n. 55/2014 eliminando l’espressione “di regola” che aveva giustificato la precedente interpretazione favorevole alla liquidazione ridotta, sia pure con motivazione. La riduzione rispetto al valore medio non può pertanto superare la misura del 50%, salvo il 70% per la sola fase istruttoria.
La Suprema Corte ha precisato che le ulteriori modifiche introdotte dal d.m. n. 147/2022 non hanno inciso sul carattere inderogabile dei minimi tariffari, avendo anch’esse soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui ricorrevano, al fine di ridurre la discrezionalità del giudice e garantire omogeneità applicativa.
L’errore commesso dalla Corte territoriale è apparso evidente: la liquidazione della fase monitoria in misura inferiore a quanto già riconosciuto dal decreto opposto e non contestato dall’Amministrazione, nonché la riduzione complessiva delle spese oltre i limiti consentiti, imponevano la cassazione del decreto con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
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Nota della Redazione
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