Piano paesaggistico siciliano non soggetto a VAS e concertazione istruttoria (C.G.A.R.S. n. 51 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano paesaggistico non è soggetto a valutazione ambientale strategica, non perché estraneo al campo di applicazione della relativa disciplina, ma perché fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e i programmi che alla VAS devono invece essere sottoposti. La eventualità che lo strumento contenga errori non impone la VAS, essendo tale evenienza correggibile in sede giurisdizionale. La direttiva 2001/42/CE, come interpretata dalla sentenza n. 9/2023 della Corte di giustizia UE, non contrasta tale principio, riferendosi a un piano che deroga a un altro già sottoposto a valutazione. La concertazione istituzionale con i comuni, in assenza di attuazione dell’art. 144, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 42/2004, si svolge nelle forme degli artt. 23 e 24 del r.d. 1357/1940 e della legge n. 241/1990, con valenza istruttoria e non decisoria, e la sua sufficienza va verificata in concreto.

Il Fatto

L’appellante, proprietario di terreni in due zone del medesimo comune, aveva impugnato davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali di adozione e approvazione del Piano paesaggistico provinciale, nella parte relativa alla classificazione dei propri fondi. Il primo giudice aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti. L’appellante ha quindi gravato la sentenza, deducendo l’errata interpretazione della disciplina della VAS, la violazione degli obblighi di concertazione con le amministrazioni comunali, l’inidoneità della scala di rappresentazione grafica e l’erronea qualificazione delle aree boscate.

La Regione e la Soprintendenza si sono costituite in resistenza, eccependo profili di rito e di merito. Il comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Consiglio richiama il proprio indirizzo consolidato, espresso dalle sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 817 e 819 del 2012 e dalle sentenze n. 36/2015 e n. 246/2019, dal quale non ravvisa ragione di discostarsi. Il piano paesaggistico, pur essendo strumento di programmazione, fissa il parametro di validità di tutti i piani che alla VAS sono soggetti, con la conseguenza che le sue norme, da sole, non pongono regole esecutive dirette di gestione territoriale.

La Corte respinge la lettura della sentenza n. 9/2023 della Corte di giustizia UE offerta dall’appellante. La parte qualificante di quella pronuncia richiede, ai fini dell’assoggettamento, che il piano sia elaborato da un’autorità locale con un committente, adottato sulla base di altro piano o programma e preveda sviluppi diversi, potenzialmente peggiorativi. Nel caso esaminato mancano il committente, il riferimento applicativo ad altro piano e gli sviluppi derogatori: la decisione europea, lungi dal contraddire l’indirizzo del Consiglio, lo conferma, perché riguarda un piano che deroga a un altro già sottoposto a valutazione.

Sul secondo motivo il Collegio rileva che l’omessa pronuncia su una censura non integra un error in procedendo e non inficia la decisione, potendo il giudice di appello integrarne la motivazione. Nel merito, l’art. 144, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 42/2004 non ha avuto attuazione in Sicilia; per effetto della clausola di salvezza dell’art. 158, restano applicabili gli artt. 23 e 24 del r.d. 1357/1940, integrati dalla legge n. 241/1990. La concertazione si colloca nella fase di adozione in chiave istruttoria, non di codecisione, restando la titolarità del potere in capo all’ente regionale.

Il giudizio di sufficienza della partecipazione è stato correttamente espresso dal TAR sulla base dei verbali degli incontri di concertazione, dai quali risulta l’accoglimento di osservazioni comunali. Le censure sulla duplicità delle fasi di adozione e approvazione e sulle modifiche intervenute non colgono nel segno. Le misure di salvaguardia discendono direttamente dall’adozione del piano, ai sensi dell’art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004. La diversa perimetrazione è dipesa da una verifica generale sul valore delle aree boscate operata dal D.A. 3401/2017, con effetti innovativi e non ricognitivi.

Sugli ultimi motivi: la scala 1:25.000 è adeguata alla tipologia di pianificazione, come già affermato dalla sentenza n. 278/2025; la censura che non dimostra l’inidoneità è inammissibile. Quanto alle aree boscate, l’onere di allegare principi di prova incombe sul ricorrente e non può essere assolto pretendendo una disamina autonoma della documentazione da parte del giudice. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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