Accertamenti psicofisici nei concorsi di polizia: onere del candidato e limiti della prova contraria (TAR Lazio n. 14162 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi concernenti l’accertamento dei requisiti psicofisici nei concorsi pubblici, l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. Se il candidato assolve all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori. Tale onere non è invece assolto dalla produzione di un documento rilasciato da un medico privato, privo di sottoscrizione e proveniente da una struttura non riconducibile al Servizio Sanitario Nazionale, né dalla mera allegazione di una seconda misurazione non documentata e contestata dall’amministrazione. La valutazione della Commissione medica costituisce giudizio definitivo che, in assenza di detti elementi, non può essere superato dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022. In data 29 marzo 2023 la Commissione medica lo dichiarava non idoneo per “alterazione della composizione corporea (PBF 26,6)“, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A, del d.P.R. n. 207/2015.

Il candidato impugnava il giudizio di inidoneità e la successiva graduatoria, sostenendo che la misurazione fosse frutto di un malfunzionamento degli strumenti. A sostegno produceva un esame bioimpedenziometrico effettuato nove giorni dopo la visita concorsuale presso l’AIDAP di Reggio Calabria, da cui risultava una massa grassa del 24,1%, e deduceva che la Commissione, dopo la prima misurazione, lo avrebbe sottoposto a una seconda verifica non verbalizzata con esito favorevole. La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 24 luglio 2023.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha richiamato i principi in materia di accertamenti sanitari nei concorsi pubblici, ricordando che l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. Ove il ricorrente assolva all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori.

Nel caso di specie, il TAR ha escluso che il documento “Analisi della Composizione Corporea” del 7 aprile 2023 potesse assumere rilievo. Tale certificazione, oltre a essere intervenuta a distanza di nove giorni dalla visita concorsuale, risultava rilasciata da un medico nutrizionista privato, ancorché coordinatore locale di un’associazione iscritta nell’elenco di cui all’art. 5, l. n. 24/2017, e non da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, il documento era privo di firma, essendo sottoscritta solo la dichiarazione relativa all’iscrizione dell’associazione.

Quanto alla dedotta doppia misurazione concorsuale, il tribunale ha osservato che tale circostanza non risultava da alcun atto del fascicolo ed era stata contestata dall’amministrazione. La nota del 12 aprile 2023, con cui il Presidente della Commissione aveva chiarito che una prima misurazione era stata eliminata perché svolta come “prova per verifica del corretto funzionamento dei contatti dello strumento”, non costituiva prova di una seconda verifica utile ai fini concorsuali: diverso è, infatti, il controllo del funzionamento dello strumento rispetto a una misurazione idonea a smentire quella ufficiale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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