Esenzione imposta di registro solo per lo Stato-persona (Cass. civ. Sez. 5 n. 20428 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’esenzione prevista dall’art. 57, ottavo comma, d.P.R. n. 131/1986 per gli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo si applica esclusivamente quando l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato-persona, con conseguente esclusione di qualsivoglia soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva o che sia solo indirettamente riconducibile all’amministrazione statale. L’equiparazione tra la Regione siciliana, i suoi organi e le amministrazioni dipendenti alle Amministrazioni dello Stato, ai fini dell’esenzione in parola, è preclusa dalla natura erariale dell’imposta di registro, la cui disciplina è riservata alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l’art. 14 dello Statuto regionale non include la materia tributaria tra quelle di potestà legislativa esclusiva.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata in misura proporzionale in relazione all’acquisto, mediante cessione volontaria, di aree espropriande per la realizzazione di un ospedale.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso per difetto di prova del pagamento; la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, aveva invece riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo l’imposta indebitamente versata sulla base del combinato disposto dell’art. 57, ottavo comma, d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1 della legge reg. sic. n. 6/1952. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’art. 57, ottavo comma, d.P.R. n. 131/1986 stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio, includendo gli atti di cessione volontaria posti in essere in dipendenza di una procedura espropriativa, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato. Tale disposizione, in quanto derogatoria, esige un’interpretazione letterale e tassativa, senza possibilità di applicazione analogica.
La parola “Stato” deve intendersi riferita allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva. L’esenzione non si estende neppure agli enti pubblici territoriali, né a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale. La limitazione del beneficio ha carattere discrezionale ed è giustificata dal contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario.
Inoltre, l’imposta di registro rientra nella materia “sistema tributario e contabile dello Stato” riservata alla competenza legislativa statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Non si tratta di un tributo regionale autonomo ma di un’imposta statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni. La potestà legislativa della Sicilia non include la materia tributaria tra quelle di competenza esclusiva.
Infine, le aziende ospedaliere universitarie sono enti dotati di autonoma personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Pur operando nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, non possono considerarsi alla stregua di organi o amministrazioni dipendenti dalla Regione, con la conseguente esclusione dell’applicabilità dell’equiparazione agevolativa prevista dall’art. 1 della legge reg. sic. n. 6/1952.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario dell’azienda ospedaliera è stato rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.