Revoca d’ufficio dei benefici in appello senza reformatio in peius (Cass. pen. Sez. IV n. 20688 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, nelle ipotesi di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., e la revoca del beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 175, comma 3, cod. pen., operano di diritto e hanno contenuto meramente dichiarativo. Ne consegue che il giudice di appello ha il potere di disporle d’ufficio anche quando l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius. Il termine quinquennale dell’art. 168 cod. pen. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio è stato concesso, mentre rileva il momento di commissione del nuovo delitto e non quello della sentenza che lo accerta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, decidendo sull’appello proposto dal solo imputato avverso la sentenza del Tribunale di Varese, rideterminava la pena per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Inoltre revocava le sospensioni condizionali concesse con tre precedenti sentenze e il beneficio della non menzione, in relazione a due di esse.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della revoca, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, e la non invocabilità della revoca stessa, a suo dire possibile solo in fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, incentrato sulla violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva revocato i benefici ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e dell’art. 175, comma 3, cod. pen., avendo il ricorrente commesso un nuovo delitto nel quinquennio dalle precedenti condanne. Si tratta di ipotesi di revoca obbligatoria, prive di apprezzamenti discrezionali, collegate al solo accertamento della commissione del delitto.
Poiché la revoca opera di diritto e il provvedimento non è che un atto ricognitivo, il giudice di appello, senza contravvenire al divieto di reformatio in peius, ha il potere di revocare la sospensione condizionale anche quando ad appellare sia il solo imputato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 7551 del 08.04.1998 e il più recente intervento delle Sezioni Unite n. 36460 del 30.05.2024, relativo al diverso caso della revoca in executivis della sospensione applicata in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen..
Ad analoghe conclusioni si giunge per la revoca del beneficio della non menzione: l’art. 175, comma 3, cod. pen., con previsione simile a quella dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., stabilisce che se il condannato commette successivamente altro delitto l’ordine di non fare menzione è revocato. Anche in tal caso la revoca opera di diritto e ha contenuto dichiarativo, sì che deve essere disposta d’ufficio dal giudice di appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che è la stessa lettera dell’art. 168 cod. pen., al n. 1, a prevedere la revoca nei confronti del condannato che commetta un delitto. La revoca disposta dal giudice della cognizione produrrà i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della decisione. Rileva, per la decorrenza del termine, il tempo in cui è commesso il nuovo reato e non quello della sentenza di condanna per esso.
Infine, la doglianza sulla dedotta decorrenza del quinquennio è manifestamente infondata: il termine dell’art. 168 cod. pen. va calcolato dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione di tale principio, poiché rispetto alle date di irrevocabilità delle sentenze richiamate, al momento della commissione del fatto di cui al capo A il termine quinquennale non era in nessun caso decorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 175 c.p. – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale