Revocatoria donazione e trust: trustee partecipa al giudizio sin dal primo grado (Cass. civ. Sez. I n. 31246 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la donazione immobiliare e il successivo atto di costituzione in trust dei medesimi beni, il trustee non è litisconsorte necessario pretermesso ove sia stato convenuto sin dal primo grado, ancorché non espressamente qualificato come tale nell’atto di citazione. Le due domande, revocatoria della donazione e revocatoria del trust, sono collegate e chiaramente rivolte anche contro il trustee; la sua partecipazione al giudizio nella sua interezza esclude la dedotta nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. La declaratoria di inefficacia della donazione travolge, ai sensi dell’art. 2901, ultimo comma, cod. civ., il successivo atto di costituzione del trust, a prescindere dalla qualificazione formale del convenuto.

Il Fatto

L’agente della riscossione, sulla base di avvisi di accertamento ed estratti di ruolo, vantava un credito di importo rilevante verso il donante. Chiedeva in via principale la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di donazione con cui il debitore aveva trasferito alla coniuge la proprietà di immobili, nonché dell’atto con cui la donataria aveva conferito gli stessi beni in trust al coniuge, nella qualità di trustee. In subordine chiedeva accertarsi la nullità dell’atto di costituzione del trust per impossibilità dell’oggetto, per difetto di causa e per causa illecita.

Il Tribunale accoglieva la revocatoria della donazione, ma rigettava quella relativa al trust, sul rilievo che mancava una ragione di credito verso la settlor. La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale, dichiarando inefficace anche l’atto di costituzione del trust. I soccombenti ricorrevano in cassazione con unico motivo, deducendo la nullità del giudizio per mancata citazione del trustee quale litisconsorte necessario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, che denunzia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., assumendo la mancata citazione del trustee quale litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria ordinaria.

Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha ritenuto insussistente l’eccezione di nullità, avendo l’attrice notificato la citazione avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’agente della riscossione, sia dell’atto di donazione sia dell’atto di costituzione del trust, con il quale la donataria aveva conferito i medesimi beni in trust al coniuge, nella qualità di trustee.

Il trustee ha pertanto partecipato al giudizio sin dal primo grado, essendo stato convenuto sia per sentir revocare la donazione in precedenza stipulata, sia per sentir revocare la successiva costituzione del trust che la donataria eseguì nominando trustee il donante stesso.

È irrilevante, osserva la Corte, che nell’atto di citazione introduttivo il convenuto non sia stato espressamente qualificato come trustee, essendo le due domande collegate — revocatoria della donazione e revocatoria del trust — e chiaramente rivolte anche contro il trustee. Da ciò discende la sua partecipazione al giudizio nella sua interezza, con esclusione di ogni violazione del litisconsorzio necessario.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *