Pignoramento presso terzi, inammissibile il ricorso per prova del controcredito (Cass. civ. Sez. III n. 20382 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato che, in sede di dichiarazione, deduca l’estinzione del proprio debito verso il debitore esecutato per effetto di compensazione è tenuto a provare il controcredito con atto di data certa anteriore al pignoramento. La documentazione unilateralmente formata da chi intende giovarsene, come il bilancio o la scheda contabile, non è idonea a dimostrare in proprio favore l’esistenza del credito, potendo il bilancio fare prova solo contro l’imprenditore. La valutazione sulla rilevanza dei mezzi di prova richiesti e sul loro esito è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non è censurabile in cassazione. Ove l’esistenza del controcredito sia ritenuta indimostrata, diventa irrilevante verificare la corretta applicazione delle norme sulla compensazione.

Il Fatto

Una società, creditrice di un’altra per un importo di oltre quattrocentomila euro, avviava nel 2019 l’esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi. L’oggetto del pignoramento erano i canoni di locazione dovuti al debitore esecutato da una terza società, in forza di un contratto di affitto di azienda relativo alla gestione di una casa di riposo.

La società terza pignorata dichiarava di non avere debiti scaduti, rappresentando che, per un disguido, le rette erano state incassate dalla concedente e che da ciò era derivato un proprio credito, concordato in compensazione con i canoni. Il giudice dell’esecuzione assegnava il credito pignorato e ordinava alla terza di versare i canoni. L’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza era rigettata dal Tribunale, che riteneva indimostrate le circostanze di fatto relative all’estinzione per compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso non risulta ritualmente notificato al debitore esecutato, litisconsorte necessario rimasto contumace nel giudizio concluso dall’ordinanza impugnata. Tuttavia, la manifesta inammissibilità del ricorso rende superflua la pronuncia di un ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel merito, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1241 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 553, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la compensazione opera di diritto e che il Tribunale aveva preteso la prova di un accordo con atto di data certa anteriore al pignoramento.

La censura sulla mancata considerazione delle prove è inammissibile, perché investe il giudizio di fatto. La Corte osserva che il bilancio può fare prova solo contro l’imprenditore e non a suo favore, ai sensi dell’art. 2709 c.c., e che l’esistenza del contratto di affitto di azienda non è stata affatto trascurata, essendo anzi il fondamento della conferma dell’ordinanza di assegnazione.

La doglianza sulla motivazione apparente è infondata. Il Tribunale ha ritenuto che né il bilancio né la scheda contabile dimostrassero l’estinzione per compensazione, in linea con la normale irrilevanza dei documenti unilateralmente formati da chi vorrebbe giovarsene. La censura sull’ammissione delle prove orali è inammissibile, perché la valutazione sulla rilevanza dei mezzi di prova è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Infine, la censura relativa alla compensazione resta assorbita. Una volta ritenuta indimostrata l’esistenza del controcredito del terzo pignorato, diviene irrilevante stabilire se le norme sulla compensazione siano state applicate correttamente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *