Contratti a termine all’ESA: stagionalità in senso stretto e oneri probatori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20383 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è ente pubblico non economico e non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.; ai contratti a termine da esso conclusi non si applicano gli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al limite massimo dei trentasei mesi prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 opera, anche in agricoltura, solo per attività stagionali in senso stretto. Non è stagionale l’attività destinata a perpetuarsi nel tempo e che non dipenda dall’ordinaria scansione delle comuni incombenze agricole: i lavoratori adibiti stabilmente a mansioni rispondenti a esigenze permanenti della stagione devono essere assunti a tempo indeterminato. In caso di contestazione, il giudice accerta in concreto mansioni e stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze dell’ESA presso un Centro di Meccanizzazione Agricola, con mansioni di operaio agricolo e conduttore e manutentore di macchine agricole, in forza di una reiterata successione di contratti a tempo determinato. Il lavoratore ha domandato la condanna dell’ente al risarcimento del danno, deducendo la violazione dei limiti temporali del d.lgs. n. 368/2001 per abusiva reiterazione dei contratti.

Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, l’ha rigettata, ritenendo legittima la deroga alla normativa sul lavoro a termine nel settore agricolo in ragione della natura oggettiva dell’attività e della speciale legislazione regionale siciliana. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi; l’ESA resiste con controricorso e il Procuratore Generale conclude per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia l’omessa o inesistente notificazione dell’atto d’appello per essere stata eseguita all’indirizzo PEC dei difensori, è infondato. La Corte territoriale si è conformata al principio per cui è valida la notificazione al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco, richiamando le Sezioni Unite n. 23620 del 2018. È parimenti infondata la censura di nullità della notifica effettuata a uno solo dei procuratori costituiti: la rappresentanza tecnica esplica pieni effetti rispetto a ciascun nominato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34260 del 2022.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. Le questioni sono state già esaminate da una nutrita serie di precedenti (Sez. L n. 34561 del 2023 e altre), le cui motivazioni sono richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Da tali decisioni emerge che l’ESA è ente pubblico non economico, non imprenditore agricolo, e dunque assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001.

Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso: comprende le sole situazioni aziendali collegate ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo, limitato a una stagione, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa. L’elenco delle attività stagionali del d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica. Su questa base, la Corte esclude che le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 possano derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi: non è corretto il richiamo all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, dettato per i datori di lavoro dell’agricoltura; né la ciclicità dell’attività agricola giustifica eccezioni alla disciplina dei contratti a termine. La Corte territoriale avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni espletate e la loro stagionalità, tenendo conto degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, sia quanto al riferimento alla stagionalità nel contratto, sia quanto alla riconducibilità delle prestazioni all’elenco del d.P.R. n. 1525/1963. Il quinto motivo resta assorbito.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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