Ordinanza del giudice dell’esecuzione in fase sommaria: reclamo ex art. 624, secondo comma, cod. proc. civ., non opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 16886 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria dell’opposizione, adotti i provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., è impugnabile con il reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ., mentre contro di essa non può essere proposta una nuova opposizione agli atti esecutivi. La regola vale sia per la statuizione che rigetti l’istanza di sospensione della procedura, sia per i provvedimenti aventi funzione cautelare assunti in quella sede. L’opposizione proposta avverso tale ordinanza è quindi inammissibile fin dall’origine, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza che ne abbia invece vagliato il merito.
Il Fatto
Il debitore esecutato, opponendosi ex art. 617 cod. proc. civ. con contestuale istanza ex art. 591-ter cod. proc. civ., aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla banca creditrice. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza, il giudice dell’esecuzione confermava il decreto di sospensione dell’esperimento di vendita, rigettava l’istanza di sospensione dell’intera procedura e dettava nuove disposizioni sull’avviso di vendita e sugli adempimenti pubblicitari. Avverso tale ordinanza il debitore proponeva una nuova opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal tribunale nel merito.
La sentenza di rigetto è stata impugnata per cassazione dal debitore con cinque motivi, mentre le parti intimate non svolgevano difese in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricondotto il provvedimento impugnato al suo reale contenuto sostanziale, evidenziando che esso era stato reso dal giudice dell’esecuzione a definizione della fase sommaria dell’opposizione formale instaurata con il ricorso del 25 settembre 2019. Tale ordinanza presentava una duplice portata: da un lato rigettava la richiesta di sospensione dell’intera procedura; dall’altro adottava i provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., modificando l’ordinanza di vendita.
Quanto alla statuizione sulla sospensione, la Corte richiama il principio per cui avverso l’ordinanza che accolga o rigetti l’istanza di sospensione dell’esecuzione, ancorché resa in seno ad un’opposizione esecutiva, è proponibile unicamente il reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ., con conseguente esclusione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Per quanto concerne i provvedimenti indilazionabili, la loro funzione lato sensu cautelare, volta ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sull’opposizione, rende parimenti praticabile il reclamo come strumento di controllo. Pur variando il contenuto specifico dell’ordinanza, resta salva la possibilità di riesame delle questioni nella fase di merito della causa e resta esclusa l’autonoma impugnabilità del provvedimento con una nuova opposizione agli atti esecutivi, in conformità ai precedenti citati.
Ne consegue che l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso tale ordinanza era inammissibile fin dall’origine. La sentenza impugnata, che aveva invece esaminato il merito, è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con assorbimento delle censure e regolazione delle spese del grado di merito secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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