P.I.P. scaduto e retrocessione parziale subordinata alla dichiarazione di inservibilità (Cons. Stato n. 7761 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di parziale attuazione del piano degli insediamenti produttivi, la mancata utilizzazione di parte delle aree espropriate integra un’ipotesi di retrocessione parziale e non totale. La relativa pretesa è subordinata alla previa determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi all’opera pubblica: solo dopo tale dichiarazione formale l’espropriato è titolare di un diritto soggettivo che gli consente di agire per la restituzione. Prima di quella determinazione la posizione giuridica soggettiva ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La decadenza del piano per decorso del termine non determina l’inedificabilità delle aree, restando consentito il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione nelle aree già lottizzate secondo gli indici praticati.

Il Fatto

Il Comune di Scafati ha espropriato, in attuazione del P.I.P. approvato nel 1998, i terreni necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e all’insediamento di nuove attività economiche. I proprietari originari hanno chiesto la retrocessione totale dei fondi, sostenendo la mancata attuazione del piano entro il termine decennale di efficacia, scaduto il 15 gennaio 2011.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha accolto la domanda di retrocessione. Il Comune ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, la parziale attuazione del piano, con la conseguente necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’inservibilità delle aree residue.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile la riproposizione da parte dell’appellato dei motivi del ricorso di primo grado, che avrebbero dovuto essere articolati con appello incidentale avverso il capo della sentenza reiettivo della domanda risarcitoria. Respinta è anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita novità delle deduzioni comunali: il divieto dei nova in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. opera solo nei confronti dell’originario ricorrente e non riguarda le mere difese che non ampliano il thema decidendum, come quelle del Comune, parte resistente in primo grado.

Nel merito, la Corte richiama i propri precedenti sulla stessa vicenda, Sez. IV n. 10972 del 18 dicembre 2023 e Sez. IV n. 7347 del 2 settembre 2024, che hanno già riformato la sentenza del TAR Salerno relativa alla retrocessione dei terreni espropriati per il medesimo P.I.P. Su questa base respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità, qualificando la fattispecie come retrocessione parziale, in relazione alla quale la posizione del richiedente è di interesse legittimo, perché la restituzione discende da una valutazione discrezionale sull’effettiva inservibilità del bene, anche in prospettiva futura.

La verificazione tecnica disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. ha accertato che, entro il termine decennale, la società incaricata dal Comune ha proceduto all’espropriazione dei terreni, all’individuazione delle ditte assegnatarie, alla sottoscrizione delle convenzioni di assegnazione e al rilascio dei titoli edilizi. Il mancato completamento delle opere entro il termine non ne ha precluso il successivo completamento: la decadenza del piano non determina l’inedificabilità delle aree, restando consentito il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione nelle aree già lottizzate e dotate delle opere, secondo gli indici praticati nel piano.

Da ciò derivano tre conseguenze. I proprietari avrebbero dovuto presentare un’istanza diretta alla valutazione discrezionale dei presupposti per la dichiarazione di inservibilità. Il giudice di primo grado non poteva sostituirsi all’amministrazione disponendo l’immediata retrocessione. La decadenza del piano non precludeva al Comune di approvare un nuovo P.I.P. per il completamento delle opere non ultimate, la cui legittimità è stata riconosciuta da Cons. Stato, sez. II, n. 6365 del 2026 e n. 6409 del 2026.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate, salvo quelle di verificazione, liquidate in euro 2.000,00 e poste a carico dell’appellata soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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