Caducazione del permesso da conversione del titolo per casi speciali (TAR Emilia-Romagna n. 540 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato in conversione del permesso per “casi speciali” di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018 è titolo derivato e dipendente da quello originario. Se la sentenza della Corte d’appello annulla la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto la protezione, il titolo di base cade ex tunc e con esso cade automaticamente il permesso convertito, che ne perde il presupposto. La domanda di rinnovo di un permesso ormai caducato va pertanto respinta. Il diniego e il ritiro costituiscono atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che non sono configurabili né il vizio di incompetenza dell’ufficio immigrazione della Questura, né le censure di natura partecipativa. Il possesso dei requisiti reddituali e lavorativi non è idoneo, da solo, a sorreggere il rinnovo di un titolo caducato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ottenne nel 2018 dal Tribunale civile l’accoglimento del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale. In forza di tale pronuncia ricevette un permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018, poi convertito nel 2019 in permesso per motivi di lavoro subordinato con scadenza 6 dicembre 2020.

Nel 2020 propose istanza di rinnovo. Nelle more, la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del Ministero, annullò la protezione concessa in primo grado. Presentatosi in Questura nel marzo 2021, il ricorrente si vide respingere il rinnovo e ritirare materialmente il titolo, con l’indicazione che era venuto meno il presupposto che lo legittimava. Ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo incompetenza dell’ufficio, violazione delle regole partecipative e del preavviso di rigetto, eccesso di potere e carenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione giuridica del ricorrente al momento dell’adozione dell’atto. Il permesso per lavoro subordinato era stato rilasciato in conversione del titolo per “casi speciali”, ottenuto in forza dell’ordinanza del Tribunale civile che aveva accolto il ricorso contro il diniego di protezione. Sopravvenuta la sentenza d’appello che annulla quella statuizione, il titolo di base cade e travolge, in via consequenziale, gli atti che su di esso si fondavano.

La Questura, quindi, ha correttamente ritenuto non ammissibile la domanda di rinnovo di un permesso caducato ex tunc. Il Tribunale respinge la tesi del ricorrente secondo cui il permesso per lavoro vivrebbe di vita autonoma: accoglierla condurrebbe all’esito irrazionale di legittimare la permanenza di uno straniero entrato senza titolo, aggirando i canali legali tipizzati dal d.lgs. n. 286 del 1998.

Qualificato l’atto come presa d’atto dovuta e vincolata degli effetti della sentenza d’appello, il Collegio esamina i motivi. È infondata la censura di incompetenza, poiché l’ufficio immigrazione è articolazione della Questura, organo competente in materia. Non sussiste la violazione delle regole partecipative né quella dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto vincolato. È infondata anche la censura di eccesso di potere: la caducazione del permesso per lavoro deriva come conseguenza giuridica dell’annullamento della pronuncia di primo grado, senza che occorresse un’espressa statuizione in tal senso.

Privi di fondamento sono infine i motivi sul possesso dei requisiti reddituali, lavorativi e abitativi, poiché il permesso, dipendendo da quello per “casi speciali”, era venuto meno per la caducazione del suo presupposto. Il Collegio osserva che lo straniero potrà comunque riproporre all’autorità competente una nuova domanda fondata su altro titolo, valorizzando gli elementi di inserimento sociale e lavorativo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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