Asfaltatura abusiva nel Parco e ordine di riduzione in pristino (TAR Toscana n. 1650 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui il Commissario del Parco regionale dispone la sospensione e la riduzione in pristino di lavori di asfaltatura eseguiti su strada ricadente nel perimetro del Parco in assenza del nulla osta dell’Ente. L’eventuale violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 è scriminata dal disposto dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. La mancata notifica preventiva dei verbali di accertamento non inficia l’ordine di riduzione in pristino, trattandosi di atti prodromici a un autonomo procedimento sanzionatorio. La preesistenza dell’asfaltatura, dedotta a sostegno della qualificazione dell’intervento come manutenzione ordinaria, va provata e non può fondarsi su mere presunzioni.

Il Fatto

La società ricorrente detiene per contratto di affitto una cava sita nel bacino marmifero del Solco d’Equi, in Comune di Fivizzano, ricadente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. Nel corso di lavori eseguiti nell’agosto 2023 lungo la strada di accesso, il Commissario del Parco le notificava l’ordinanza n. 10 dell’11 ottobre 2023, che imponeva la sospensione delle attività di asfaltatura e la riduzione in pristino, con termine di sessanta giorni e deposito di documentazione tecnica nei primi trenta.

Seguivano, il 14 ottobre 2023, i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni ambientali. Dopo uno smottamento causato da eventi meteorici, la società chiedeva una proroga per l’esecuzione delle opere di ripristino, eseguite solo in parte. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento dell’ordinanza e dei verbali, deducendo violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria, oltre all’errata qualificazione della fattispecie. Il Parco eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione dei verbali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’eccezione preliminare e dal profilo di possibile acquiescenza, avendo la ricorrente chiesto la proroga senza riserva di impugnazione, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito. Sul primo motivo, il TAR esclude che il mancato riscontro all’istanza di accesso, presentata il 25 ottobre 2023, possa incidere sulla legittimità dell’ordinanza: la fase procedimentale era già chiusa e la documentazione richiesta era successiva all’atto impugnato.

Nessuna norma impone un sopralluogo in contraddittorio né la notifica preventiva dei verbali rispetto all’ordine di ripristino. La documentazione fotografica allegata è sufficiente a individuare le opere abusive. Quanto alla partecipazione, ogni vizio dell’art. 7 l. n. 241/1990 è comunque superato dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Sul merito, la ricorrente sosteneva la preesistenza dell’asfaltatura, con conseguente qualificazione dell’intervento come manutenzione ordinaria e non assoggettamento a nulla osta. Il TAR ritiene la censura infondata sul piano fattuale: la documentazione fotografica del Parco dimostra che nel 2001, 2015 e 2019 la strada era solo sterrata, conferma desumibile dal P.A.U.R. e dal rapporto A.R.P.A.T., che prescrivevano sistemazione con materiale terroso e ghiaia per evitare sollevamento di polveri. Il Piano di Mitigazione conferma che il tratto era sterrato nella parte superiore; la richiesta di asfaltatura del 2015 escludeva proprio quel tratto.

Nessun valore assumono i ragionamenti presuntivi degli elaborati tecnici della ricorrente, le immagini da Google Earth, che mostrano solo una strada chiara, e i carotaggi, riferiti allo stato successivo all’intervento. Quanto all’art. 2 del Regolamento del Parco, il termine di quindici giorni decorre dalla ricezione dell’informativa del Presidente e non dal sopralluogo. Infine, mai intervenuto un nulla osta, non è configurabile alcuna consolidazione dei lavori. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di € 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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