P.i.p. scaduto, aree non “zone bianche” e poteri comunali di completamento (Cons. Stato n. 6408 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di efficacia di un piano per gli insediamenti produttivi non determina, di per sé, l’acquisizione delle aree perimetrate al regime di zona bianca. Ove il P.R.G. subordini l’edificazione nella zona alla previa formazione di un P.i.p., la caducazione del piano integra un vincolo procedurale e non un vincolo espropriativo da rinnovare. Ne segue che il Comune può legittimamente approvare un nuovo P.i.p. per il completamento delle opere di urbanizzazione, e che tale nuovo piano, quando riproponga le pregresse previsioni particolareggiate con soli adattamenti, ha effetti prevalentemente conformativi sulle aree già espropriate e su quelle già private, senza necessità di riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Il Fatto

Il Comune di Scafati ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3041/2023, che aveva accolto il ricorso di un privato avverso la delibera di Giunta n. 26 del 12 marzo 2020, di riapprovazione del nuovo Piano di insediamenti produttivi “Via Sant’Antonio Abate”, nonché avverso la delibera della Commissione straordinaria n. 51 del 2019 e la delibera di Giunta n. 117 del 2015.

Il primo giudice, esaminando solo la censura sul vincolo espropriativo e assorbendo le altre, aveva ritenuto che la decadenza del Piano del 2011 avesse reso l’area “zona bianca”, imponendo la rinnovazione del procedimento di apposizione del vincolo. Il Comune ha contestato tale lettura, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato n. 10971 e n. 10972 del 2023, che avevano già riformato il medesimo orientamento sul medesimo P.i.p.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta un unico motivo, incentrato sull’error in iudicando e sul travisamento dei fatti. La questione è se la perdita di efficacia del P.i.p. comporti il venir meno della destinazione urbanistica e la necessità di riapporre il vincolo preordinato all’esproprio.

Il Consiglio di Stato richiama le sentenze della Sezione IV n. 10971/2023 e n. 10972/2023, dalle quali non ravvisa ragioni di discostarsi. Esse hanno escluso che, in caso di perdita di efficacia di un piano di insediamento produttivo — tipo particolare di piano particolareggiato — le aree acquisiscano il regime di zona bianca.

La condizione posta dall’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che subordina l’edificazione nella zona D4 alla previa formazione di un P.i.p., integra un vincolo procedurale. Se il Piano non sussiste più per scadenza del termine, resta fermo quanto già attuato, con obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione in corso secondo gli indici di zona, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942. Rientra quindi nei poteri del Comune completare le opere mediante l’adozione di un nuovo P.i.p., che, se incide in modo innovativo sulla pregressa regolazione, deve rispettare le regole di settore.

Dalla relazione tecnica allegata al Piano emerge che il nuovo P.i.p. ripropone tutte le pregresse previsioni particolareggiate già contenute nel piano decaduto, con piccoli adattamenti. Il Piano riapprovato ha dunque effetti prevalentemente conformativi: disciplina l’uso delle aree già espropriate e acquisite al patrimonio comunale e delle aree produttive e artigianali preesistenti già private, il cui regime edilizio si attua mediante il rilascio dei titoli abilitativi.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è rigettato. Le spese del doppio grado sono compensate, in considerazione dell’andamento della vicenda e della mancata costituzione della parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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