Annullata la legittimazione di terre civiche per difetto di istruttoria regionale (TAR Abruzzo n. 19 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di legittimazione e affrancazione delle terre di uso civico la Regione non può fondarsi sulla sola autodichiarazione dell’istante né sulla vocazione agricola del fondo, ma deve accertare in concreto i presupposti dell’art. 9 r.d. n. 1766/1927: l’apporto di sostanziali e permanenti migliorie, la durata almeno decennale dell’occupazione e la non interruzione della continuità del demanio collettivo. Il Comune, ente esponenziale della comunità titolare del diritto d’uso civico, è titolare di un interesse collettivo che impone la sua partecipazione al procedimento, anche in via suppletiva ove l’amministrazione regionale non ottenga il riscontro richiesto. La mancata acquisizione del parere degli uffici tecnici comunali sul valore di affrancazione, prescritta dall’art. 1, comma 3, l.r. Abruzzo n. 68/1999, integra un vizio procedimentale che non può essere superato dalla Regione con la sola allegazione dell’irrilevanza pratica dell’adempimento.

Il Fatto

Il Comune dell’Aquila impugna davanti al TAR Abruzzo le determinazioni dirigenziali regionali e i conseguenti decreti presidenziali con cui è stata disposta, in favore di due controinteressati, la legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terreni di uso civico siti nel territorio comunale.

Il ricorrente deduce tre ordini di censure: il calcolo del valore di affrancazione operato dalla Regione senza coinvolgere il Comune e sulla base di un parametro dichiarato incostituzionale; il difetto di istruttoria sull’esistenza delle condizioni di legge; l’insussistenza dei presupposti delle legittimazioni, con particolare riguardo all’accertamento delle migliorie, della durata decennale dell’occupazione e dell’interesse pubblico contrario all’affrancazione. La Regione si costituisce formalmente. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, ordina la produzione di documenti e di una relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro delle competenze disegnato dal d.P.R. n. 616/1977, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di liquidazione degli usi civici, verifica delle occupazioni e destinazione delle terre civiche. La l.r. Abruzzo n. 25/1988 riserva al Comune, con deliberazione consiliare, il definitivo avviso sulle istanze di mutamento di destinazione d’uso e di alienazione, ma non prevede analoga competenza per le istanze di legittimazione e affrancazione.

Tale silenzio non esclude però la partecipazione comunale. Il Comune è portatore, quale ente esponenziale della comunità civica, di interessi collettivi coinvolti nel procedimento, perché con la legittimazione si estinguono l’uso civico e l’inalienabilità del terreno, restando il diritto collettivo surrogato dal canone periodico dovuto dall’occupatore. Le disposizioni generali della l. n. 241/1990 giustificano dunque il coinvolgimento della collettività titolare del diritto d’uso.

Scendendo al merito, il Tribunale rileva che nel procedimento relativo a uno dei controinteressati la Regione ha sì coinvolto il Comune, demandandogli la vigilanza sulle richieste, ma non ha ottenuto alcun riscontro sugli esiti di tale attività e non ha svolto accertamenti suppletivi. Nel decreto di legittimazione manca ogni menzione di un sopralluogo dal quale desumere la verifica delle sostanziali e permanenti migliorie, e la vocazione agricola del fondo riposa sulla sola autodichiarazione dell’istante. Né vale il parere favorevole della Giunta comunale del 2008, reso prima del sisma: il quadro fattuale era radicalmente mutato e il Comune aveva poi condiviso l’esigenza di prevenire fenomeni di accaparramento del demanio collettivo.

Quanto all’altro procedimento, il decreto richiama un sopralluogo, ma la Regione non ne ha prodotto il verbale e il provvedimento non dà conto delle condizioni richieste dall’art. 9 r.d. n. 1766/1927. Infine, è pacifico che entrambi i provvedimenti sono stati adottati senza coinvolgere gli uffici tecnici comunali nella determinazione del valore di affrancazione, come prescritto dall’art. 1, comma 3, l.r. Abruzzo n. 68/1999, e la Regione non ha dimostrato che, osservato l’adempimento, la decisione sarebbe stata la stessa.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna della Regione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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