Piscine interrate, diniego paesaggistico e principio tempus regit actum (TAR Sicilia n. 2614 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica si valuta con esclusivo riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. La sopravvenuta modifica delle norme di attuazione del piano paesaggistico, intervenuta in corso di causa, non inficia la legittimità del provvedimento emanato sotto la disciplina anteriore. Le piscine interrate con struttura in cemento armato costituiscono nuova costruzione e non intervento di lieve entità, richiedendo il relativo titolo edilizio. Nelle aree di recupero, ove la norma di piano vieti le nuove costruzioni nelle more del piano di recupero, il divieto opera in modo inequivoco. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non rileva quando l’atto ha natura vincolata e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni in un Comune siciliano ricadenti in area di recupero del piano paesaggistico, avevano ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche e i titoli edilizi per la costruzione di due abitazioni. Nel corso dei lavori presentarono istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento qualificato di lieve entità: la realizzazione di due piscine interrate a servizio delle unità immobiliari.

La Soprintendenza riscontrò l’istanza con un provvedimento che la dichiarava improcedibile, sul presupposto che la piscina costituisse nuova costruzione non consentita dalle NTA del piano paesaggistico nelle aree di recupero, nelle more della redazione dei piani di recupero comunali. I ricorrenti impugnarono il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e l’errata applicazione dell’art. 20 delle NTA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Il primo passaggio argomentativo riguarda la qualificazione dell’opera: le piscine, per dimensioni e tipologia costruttiva in cemento armato gettato in opera, costituiscono opere invasive e di non lieve entità, tali da richiedere il titolo edilizio. Il richiamo alle pronunce C.G.A. n. 34/2023 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 35/2016 sostiene questa lettura.

Corretta è dunque, secondo il Tribunale, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione. La tesi dei ricorrenti — secondo cui l’art. 20 delle NTA consentirebbe nuovi interventi purché compatibili con il P.R.G. — non è condivisibile: la norma, non impugnata, vieta in modo inequivoco le nuove costruzioni nelle zone interessate, nelle more della redazione del piano di recupero.

Il punto centrale attiene alla modifica sopravvenuta delle NTA, disposta con decreto assessoriale in pendenza di giudizio. Il Collegio ne riconosce l’avvenuta espunzione del riferimento ai piani di recupero, ma ritiene la circostanza in conferente ai fini del decidere: la modifica è successiva al diniego, emanato sotto la vigenza dell’originaria formulazione. In base al principio tempus regit actum, il provvedimento risulta conforme alla normativa allora vigente. Né il precedente rilascio di autorizzazioni per le abitazioni giustifica ulteriori titoli in assenza dei presupposti di legge.

Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il motivo non è condiviso. L’atto ha natura vincolata: l’amministrazione si è limitata ad accertare l’assenza del piano di recupero, indispensabile per la nuova costruzione. Richiamando l’orientamento di T.A.R. Sicilia, Catania, sez. 3, n. 74/2023, il Collegio sottolinea che la violazione delle norme sulla partecipazione non determina l’illegittimità del provvedimento quando opera l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non potendo il contenuto essere diverso da quello adottato.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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