Ammonimento ex art 8 d l 11/2009 richiede sospetto non prova stalking (TAR Puglia n. 1294 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammonimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., né l’accertamento del carattere persecutorio delle condotte. È sufficiente il sospetto che le condotte reiterate abbiano tale finalità o idoneità, secondo la logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione, improntata alla regola del più probabile che non. Il requisito di attualità va valutato secondo ragionevolezza, considerando il tempo trascorso tra l’ultimo atto e il provvedimento nonché la permanenza degli effetti sulla libertà di autodeterminazione della vittima. La valutazione questorile è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della logicità e del travisamento.
Il Fatto
La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore le ha intimato di cessare ogni atto persecutorio nei confronti dell’ex coniuge, che aveva presentato istanza di ammonimento. Il quadro richiamato nel provvedimento comprende telefonate, messaggi, tentativi di contatto, aggressioni e diffamazione sui social, condotte idonee a cagionare nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia e a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 d.l. n. 11/2009, la carenza del quadro istruttorio, il difetto di attualità delle condotte e la loro riferibilità a un contesto di litigiosità coniugale ormai cessata. Lamenta inoltre l’incompletezza dell’istruttoria e la mancata audizione delle persone indicate. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono e chiedono il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’ammonimento come misura avanzata di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4077 del 2020, il Tribunale afferma che non occorre la prova richiesta ai fini della condanna penale, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto.
Il giudizio amministrativo non accerta una responsabilità, ma opera una valutazione prognostica ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo. Su questo piano, la regola applicabile è quella del più probabile che non. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’ampia discrezionalità valutativa riconosciuta al Questore, non essendo configurabili illogicità o travisamento.
Quanto al requisito di attualità, richiamando Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3448 del 2023, il Tribunale lo valuta secondo ragionevolezza, considerando il tempo intercorso tra l’ultimo atto persecutorio, l’istanza e l’emissione del provvedimento, oltre alla permanenza degli effetti sulla libertà di autodeterminazione della vittima.
Le censure sul difetto di istruttoria sono respinte: la Questura ha acquisito l’istanza e le sommarie informazioni e ha valutato le memorie difensive presentate dalla ricorrente, che aveva ricevuto copia degli atti a seguito di accesso. Richiamando TAR Marche, Sezione I, n. 120 del 2020, il Collegio esclude che debba essere necessariamente convocato l’ammonendo e, a maggior ragione, i soggetti da questi indicati, essendo l’assunzione delle informazioni rimessa alla discrezionalità del Questore. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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