Coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 261 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coniuge superstite separato con addebito della separazione, e senza riconoscimento dell’assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità sulla pensione del coniuge defunto. Ai fini del trattamento di reversibilità del coniuge non è richiesto il requisito della vivenza a carico, che l’art. 22 della legge n. 903/1965 prevede per categorie diverse dai coniugi. La ratio della tutela previdenziale consiste nel porre il superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato divenga presupposto e condizione della tutela stessa. L’esclusione del coniuge separato per colpa o con addebito, già prevista dall’art. 24 della legge n. 153/1969, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 286/1987 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Ne deriva l’insussistenza dell’indebito accertato dall’ente previdenziale sui ratei già erogati in forza di una revoca illegittima.
Il Fatto
La ricorrente aveva percepito la pensione di reversibilità del coniuge, con decorrenza da ottobre 2022, dopo aver presentato domanda all’INPS corredandola della sentenza di separazione. Dal matrimonio non erano nati figli e non era intervenuto divorzio; la separazione era stata pronunciata con addebito a carico della ricorrente, senza assegno di mantenimento.
Dopo circa un anno l’ente previdenziale revocava la prestazione e chiedeva il recupero di quanto corrisposto, per un importo superiore a quindicimila euro, sul presupposto che l’addebito della separazione escludesse il diritto. La ricorrente impugnava la revoca davanti alla Corte dei conti, chiedendo in via principale il ripristino del trattamento e, in via subordinata, la declaratoria di irripetibilità dell’indebito per la propria buona fede.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua la disciplina applicabile nell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che estende alle gestioni pubbliche il regime dell’assicurazione generale obbligatoria, e nell’art. 22 della legge n. 903/1965. Da quest’ultima norma ricava che il requisito della vivenza a carico è previsto per i figli maggiorenni inabili, i genitori e i fratelli e sorelle, non per il coniuge superstite.
La Corte richiama poi l’art. 24 della legge n. 153/1969, che escludeva il trattamento al coniuge rispetto al quale fosse passata in giudicato la sentenza di separazione per sua colpa. Quel divieto è stato caducato dalla Corte costituzionale n. 286/1987, che ha ravvisato la violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione e una disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato e al coniuge del dipendente statale.
Su questa base il giudice aderisce all’orientamento consolidato della Cassazione, richiamando Cass. civ., Sez. L., ord. n. 2606/2018 e l’ordinanza n. 7464/2019 invocata dalla difesa. Il coniuge separato ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a prescindere dallo stato di bisogno e dal previo riconoscimento del diritto agli alimenti o al mantenimento. Il Collegio segnala anche l’adesione della giurisprudenza contabile e ricorda che l’INPS si è adeguato con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2022, superando le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 185/2015 su cui si fondava la difesa dell’ente.
Nel merito risultano incontestati il matrimonio, la separazione con addebito passata in giudicato, il decesso del coniuge titolare di pensione e l’assenza di altri soggetti aventi diritto a quota di reversibilità. La revoca, fondata su un presupposto giuridico superato, è quindi illegittima: il diritto va accertato con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e l’indebito relativo ai ratei da ottobre 2022 a settembre 2023 dichiarato insussistente. L’INPS è condannato al ripristino del trattamento e al pagamento dei ratei non erogati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c., con spese di lite a carico dell’ente e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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