Accertamento dell’usucapione e onere della prova della detenzione qualificata (Cass. civ. Sez. 2 n. 21591 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, essendo estraneo alla natura e ai fini del giudizio di legittimità un nuovo apprezzamento delle prove. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che censuri la maggior forza di convincimento attribuita ad alcune risultanze piuttosto che ad altre. La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando abbia ritenuto, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, che la parte onerata avesse assolto tale onere. La decisione che conferma la sentenza di merito la quale abbia escluso la configurabilità di una mera detenzione in capo a chi ha posseduto il bene, accorpandolo fisicamente alla propria proprietà e recintandolo, non è viziata da apparenza o da irriducibile contrasto logico.

Il Fatto

La controricorrente aveva evocato in giudizio i proprietari di un terreno confinante con la propria abitazione, chiedendo l’accertamento dell’usucapione sul cespite, del quale sosteneva di aver posseduto da sempre, uti dominus, avendolo di fatto accorpato al giardino di pertinenza del proprio immobile. Il ricorrente aveva resistito, sostenendo che la relazione con l’area era iniziata come detenzione, derivante da un contratto preliminare di compravendita del 1989, del quale però non aveva prodotto copia in giudizio.

Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea e la Corte di Appello, sezione distaccata, aveva rigettato il gravame, evidenziando la mancata produzione del documento contrattuale e la decisiva circostanza della recinzione del terreno, che lo separava fisicamente dalla residua proprietà.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha preliminarmente dato atto che, alla luce delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, non sussiste incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. a far parte del collegio giudicante, atteso che tale proposta non ha funzione decisoria.

Passando all’esame del ricorso, la Corte ha rilevato che l’unico motivo, con cui si lamentava la nullità della sentenza per omessa motivazione e la violazione degli artt. 1158, 1141 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., era inammissibile, risolvendosi in un’istanza di riesame del giudizio di merito e della valutazione delle prove. Ha ribadito che il motivo di ricorso non può mai tradursi in una richiesta di nuova pronuncia sul fatto e che l’esame dei documenti e l’attendibilità dei testimoni involgono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento.

La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di legittimità, non essendo affetta da apparenza né da contrasto logico. La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la mancata produzione del contratto preliminare e la mancata deduzione dello smarrimento o dell’impossibilità di produrlo, nonché la decisiva circostanza che il terreno risultava stabilmente accorpato al giardino della possessora, che lo aveva recintato separandolo dalla proprietà del ricorrente.

In assenza di prova della derivazione della relazione con la cosa da un atto dispositivo del proprietario, il giudice di merito ha escluso la configurabilità di una detenzione qualificata, ritenendo integrato il possesso utile all’usucapione. La Corte ha quindi escluso sia l’inversione dell’onere probatorio, sia la violazione dell’art. 115 c.p.c., trattandosi di un corretto esercizio del potere-dovere di libero apprezzamento del compendio istruttorio.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., attesa la decisione conforme alla proposta formulata dalla P.D.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1141 c.c.

Tutte le 73 sentenze sull'art. 1141 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *