Sorveglianza speciale: gli anni in custodia cautelare non azzerano la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. V n. 14569 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, la sottoposizione del proposto a una misura cautelare disposta ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., anche quando questa sia stata ordinata per uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non ne esclude la persistenza della pericolosità sociale, pur se accertata sulla base di condotte del soggetto anteriori alla applicazione del titolo coercitivo, non essendo l’esecuzione della misura cautelare equiparabile all’esecuzione di un pena, la quale è specificamente finalizzata alla rieducazione del condannato. (Rv. 289869-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a un soggetto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenendolo portatore di pericolosità qualificata come partecipe di una cosca di ’ndrangheta. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il decreto nel settembre 2025.
Il proposto ha proposto ricorso con un unico motivo, lamentando violazione di legge e motivazione apparente sull’attualità della pericolosità: la Corte l’avrebbe desunta solo da indici di una partecipazione ormai risalente, trascurando la custodia cautelare subita dal 2017 al 2023. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione giudica il ricorso infondato, ai limiti dell’inammissibilità. Sul piano generale richiama le Sezioni Unite Gattuso (n. 111 del 2018): per gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose occorre accertare l’attualità della pericolosità; solo in presenza di elementi sintomatici di una vera partecipazione al sodalizio, e non di mera appartenenza, opera una presunzione semplice di stabilità del vincolo, che va comunque verificata sugli elementi del caso concreto e non può essere l’unico fondamento del giudizio. Il giudice considera il livello di coinvolgimento del proposto, la capacità del gruppo di restare operativo nonostante le azioni repressive e gli eventuali comportamenti che denotino l’abbandono delle logiche criminali, incluso il decorso del tempo e il mutamento delle condizioni di vita.
Il decreto impugnato ha rispettato questi criteri. Ha evidenziato una pluriennale partecipazione di primo piano, accertata in sede giudiziaria: il proposto operava nella cellula dedita alle estorsioni, curava i rapporti con altri clan e con gli affiliati stanziati nel nord Italia, svolgeva compiti “contabili” di ripartizione dei proventi tra gli associati. La partecipazione era definitivamente accertata, restando sub iudice solo il ruolo verticistico; non risultavano dissociazioni e l’attività si era interrotta nel 2017 solo per la custodia cautelare. Il decreto ha anche rimarcato la natura di mafia storica e la vitalità della compagine. Il ricorrente non si è confrontato con questi indicatori e ha puntato tutto sulla detenzione cautelare come elemento di cesura.
Su questo punto la Corte enuncia il principio di diritto. La sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale e il successivo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 impongono la rivalutazione della pericolosità dopo un periodo di detenzione in espiazione di pena, perché il trattamento penitenziario è finalizzato al recupero sociale (art. 27, terzo comma, Cost.); la sentenza n. 162 del 2024 ha esteso l’obbligo anche a detenzioni inferiori a due anni. Nessun meccanismo analogo è previsto per la restrizione cautelare: il comma 2-bis dello stesso art. 14 si limita a sospendere la misura di prevenzione durante la custodia cautelare (Sez. 1, n. 29475 del 2019). La scelta è coerente con la diversa logica della cautela: la misura applicata per il pericolo di recidiva ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su un pericolo attuale sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, sicché la sua stessa perduranza testimonia che la pericolosità è attuale (Sez. 2, n. 12915 del 2015). Ciò vale anche per i reati dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., perché la presunzione relativa di esigenze cautelari impone comunque al giudice di verificare gli indicatori che potrebbero smentirla. L’interessato può comunque far valere il venir meno della pericolosità con un’istanza di revoca o nel procedimento di prevenzione. Qui la presunzione di esigenze cautelari non era mai stata vinta. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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