Confisca di prevenzione: il subalterno dimenticato si aggiunge con la correzione dell’errore materiale (Cass. pen. Sez. V n. 15127 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ legittimo il procedimento di correzione dell’errore materiale con il quale il giudice integra il decreto di sequestro e successiva confisca di un immobile, includendo una porzione del fabbricato – nella specie, un subalterno facente parte della medesima particella del medesimo foglio catastale – già insita nell’originaria individuazione del bene, in quanto l’inclusione, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell’oggetto del provvedimento ablatorio, si risolve in una descrizione più dettagliata dell’immobile originariamente oggetto della misura di prevenzione. (Rv. 289873-01)
Il Fatto
Nel 2011 il Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione, aveva confiscato a un proposto un appartamento con autorimesse in un comune della provincia, individuato catastalmente con foglio, particella e tre subalterni. Anni dopo, a seguito di una sentenza della Cassazione dell’ottobre 2025 che aveva dichiarato la competenza dello stesso Tribunale, quest’ultimo ha disposto la correzione dell’errore materiale del decreto, aggiungendo all’elenco un quarto subalterno della medesima particella.
Il proposto, tramite il difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. Secondo la difesa, un errore omissivo può essere corretto solo quando si traduce in una mera incompletezza ricavabile dal resto dell’atto, mai quando la correzione sostituisce o modifica in modo essenziale la decisione; l’errore deve riguardare la manifestazione esterna della volontà, non la volontà decisoria stessa. Nel 2011 il Tribunale aveva indicato espressamente i subalterni oggetto di confisca, sicché l’omissione del quarto era una scelta, non una svista; aggiungerlo significava incrementare i beni confiscati. Una relazione tecnica prodotta dalla difesa descriveva il subalterno, recintato e con accessi e allacciamenti propri, come unità immobiliare indipendente. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ritiene il ricorso infondato. Il Tribunale ha spiegato con motivazione congrua che l’inserimento del quarto subalterno, pur comportando di fatto un ampliamento dell’oggetto della confisca, si è risolto in un’operazione materiale destinata a rimediare a un’incompletezza del provvedimento, senza alcuna nuova valutazione sulla portata o sui presupposti della misura patrimoniale. Il subalterno è sempre stato compreso nell’immobile sequestrato e confiscato, acquistato con un rogito del 1993 “a corpo” e valutato espressamente nel giudizio di sproporzione in primo e secondo grado. L’atto notarile identificava il bene per mappale, foglio, superficie e confini, con casetta di abitazione, locale sgombero e due rimesse; il subalterno non vi compariva perché corrispondeva a un bene comune non censibile (giardino, cortile), servente alle altre unità e quindi non suscettibile di autonomi rapporti giuridici.
La difformità attuale, per cui dalla visura del 2025 il subalterno risulta corrispondere a una tettoia di 44 metri quadrati pacificamente abusiva, accatastata dopo l’apposizione del vincolo, è irrilevante: la tettoia insiste comunque sull’area oggetto di sequestro e confisca, individuata dallo stesso foglio e dalla stessa particella, e le ragioni della discrasia tra dati catastali e dati dell’Agenzia delle Entrate, riallineabili solo da chi vanti un titolo di proprietà, non incidono sul fatto che il bene è parte dell’immobile confiscato. Gli estremi del rogito hanno valore di prova, a differenza delle risultanze catastali.
Ne consegue che l’omessa indicazione del subalterno era una mera incompletezza, in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, e la correzione ha integrato il decreto con elementi che già necessariamente ne facevano parte, senza introdurre elementi estranei alla ratio decidendi né esercitare un potere discrezionale. L’impostazione è conforme a Sez. 1, n. 30483 del 2010, che aveva ritenuto corretta l’estensione, tramite correzione, degli effetti del sequestro e della confisca di un terreno all’intero fabbricato edificato su di esso, trattandosi di una descrizione più dettagliata del bene già insita nell’originaria individuazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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