Polizia penitenziaria e coefficiente 2,44% dal 2022 senza arretrati (Corte dei Conti Sez. III App. n. 91 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare e reso applicabile dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 alle Forze di polizia a ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, va riconosciuto anche al personale della Polizia penitenziaria per la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La disposizione ha natura innovativa, non di interpretazione autentica, e la sua efficacia è temporalmente circoscritta: la riliquidazione opera esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per i ratei anteriori. Nella specie l’Istituto previdenziale aveva già provveduto spontaneamente alla riliquidazione, ma ciò non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’appellante all’accertamento del diritto.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, cessava dal servizio con un’anzianità utile, al 31 dicembre 1995, inferiore a diciotto anni (anni sedici e mesi nove). L’INPS aveva liquidato la pensione con il sistema misto applicando la quota retributiva secondo l’aliquota del 35% di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, riservando il coefficiente del 44% dell’art. 54 al solo personale militare.
Il ricorso proposto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Toscana era stato rigettato con sentenza n. 321/2020. L’interessato ha impugnato la decisione invocando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1 del 2021 e la sopravvenuta legge n. 234/2021. Nel corso del giudizio l’Istituto ha riliquidato il trattamento con il coefficiente del 2,44% con effetti dal 1° gennaio 2022, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto della controversia nell’applicabilità del coefficiente di rendimento dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 al personale del Corpo di polizia penitenziaria, per la quota di pensione calcolata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, esteso dalla n. 12/2021/QM ai militari con anzianità inferiore a quindici anni.
La Corte ricostruisce l’orientamento maggioritario delle sezioni d’appello, consolidatosi nel senso di escludere l’applicabilità diretta dell’art. 54 alla Polizia penitenziaria. L’art. 1 della legge n. 395/1990 include il Corpo tra le forze di polizia e ne prevede la destinazione, in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato; l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 richiama il solo art. 52 del testo unico ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione normale.
Nelle more del giudizio entra in vigore la legge n. 234/2021, il cui art. 1, comma 101 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, il coefficiente elaborato dall’organo nomofilattico per il personale militare, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La norma, di natura innovativa e non di interpretazione autentica, viene letta dalle sezioni centrali d’appello secondo una “retroattività temperata”: applicazione ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022.
Tale lettura trova conforto nella copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, ed è coerente con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha qualificato l’applicazione come non retroattiva. Il Collegio condivide questo orientamento e ritiene che la spontanea riliquidazione da parte dell’Istituto non giustifichi la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’appellante, che all’udienza ha contestato la mancata ricezione dei fogli di calcolo.
In parziale accoglimento dell’appello viene riconosciuto il diritto alla riliquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile e in proporzione per le frazioni di anno, senza arretrati antecedenti. Sulle differenze maturate spettano interessi di legge e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e dei principi delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese di lite sono compensate per reciproca soccombenza e mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale; nulla per le spese di giustizia stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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