Maggiorazione contributiva invalidi: necessaria la previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 227 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della maggiorazione contributiva previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, azionabile anche prima del maturare del trattamento pensionistico. Tuttavia, l’azione di mero accertamento del grado di invalidità superiore al 74%, quale presupposto sanitario del beneficio, è inammissibile in assenza della previa domanda amministrativa all’INPS volta al riconoscimento della maggiorazione. La domanda diretta al solo accertamento dello stato invalidante ai sensi della legge n. 118/1971 e della legge n. 104/1992 non integra il presupposto richiesto dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., restando il requisito sanitario un elemento frazionistico del diritto da accertare nella sua interezza.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratore scolastico a tempo indeterminato, aveva chiesto nel 2014 all’INPS l’accertamento dello stato di invalidità ai fini della legge n. 118/1971 e della legge n. 104/1992. In sede di revisione la Commissione medica integrata le aveva riconosciuto un’invalidità del 46%. Con ricorso depositato nel 2020 la lavoratrice ha domandato l’accertamento di un’invalidità superiore al 74%, necessaria per la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro svolto.
Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la domanda amministrativa non conteneva alcuna richiesta del beneficio e che nessun provvedimento di diniego era stato impugnato. La lavoratrice ha proposto appello, sostenendo l’autonomia dell’azione di accertamento del fatto presupposto e richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la struttura del beneficio. L’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 riconosce ai lavoratori invalidi oltre il 74% l’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino al limite di cinque anni. Si tratta di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico, come già chiarito dalla giurisprudenza contabile e dalla stessa Cassazione.
Da questa autonomia discende l’interesse del lavoratore ad agire per il riconoscimento della maggiorazione prima del verificarsi degli eventi che condizionano il diritto a pensione. La Corte conferma il corollario: sussiste un interesse concreto all’accertamento del diritto e del presupposto sanitario che lo legittima.
Il Collegio distingue però nettamente il piano sostanziale da quello processuale. L’autonomia del diritto non esclude il preventivo esperimento della domanda amministrativa. Nel caso di specie non è contestato che nessuna istanza volta al riconoscimento della maggiorazione sia stata presentata all’INPS: la lavoratrice si era limitata a chiedere l’accertamento dello stato invalidante ai sensi delle leggi n. 118/1971 e n. 104/1992.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza contabile e la pronuncia della Cassazione n. 30636/2022, la Sezione ribadisce che il grado di invalidità costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, da accertare nella sua interezza. Senza una domanda amministrativa espressa all’INPS, l’azione di mero accertamento del requisito sanitario non è proponibile in via diretta.
L’appello è pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese di giudizio sono compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c., vertendo la controversia su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.