Polizza furto e incendio collocata dal venditore: fuori la competenza dell’Arbitro (ABF Collegio di Bologna n. 1124 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile per difetto di competenza quando la contestazione non riguardi la condotta dell’intermediario, ma quella del venditore, soggetto terzo rispetto al rapporto banca-cliente. Parimenti esula dalla competenza dell’Arbitro la controversia avente ad oggetto la collocazione di un prodotto assicurativo che non copra il rischio di credito, ma rischi diversi, quale il furto e incendio del veicolo. Il difetto di competenza opera sul piano soggettivo e su quello oggettivo e preclude l’esame del merito della domanda.

Il Fatto

La ricorrente aveva avviato le trattative per l’acquisto di un’autovettura. Il venditore le aveva suggerito di stipulare un finanziamento, prospettandole il beneficio di alcune coperture assicurative. In seguito la cliente aveva comunicato al venditore la volontà di estinguere il finanziamento per esigenze personali e aveva appreso che, così facendo, sarebbero venute meno le coperture, il che le aveva fatto credere che fossero gratuite. Resasi conto di aver acquistato le polizze separatamente rispetto al finanziamento e che le prime non erano necessarie per ottenere il secondo, ha chiesto la restituzione delle somme pagate per la copertura assicurativa.

L’intermediario ha resistito sostenendo, tra l’altro, che l’unica polizza finanziata con la banca era quella a copertura del rischio di furto e incendio del veicolo, che tale prodotto non era obbligatorio per ottenere il credito e che il relativo premio era indicato nel modulo SECCI consegnato in fase precontrattuale, sottoscritto dalla ricorrente con firma digitale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di competenza. La contestazione posta alla base del ricorso, infatti, non è riferita alla condotta scorretta dell’intermediario, ma a quella del venditore, che è soggetto terzo rispetto al rapporto banca-cliente. Il profilo di incompetenza è dunque di natura soggettiva.

Ad esso se ne aggiunge uno di natura oggettiva. La contestazione ha ad oggetto la collocazione di un prodotto assicurativo, ma non a copertura del credito: si tratta piuttosto di una polizza a copertura del rischio di furto e incendio del veicolo. La materia del ricorso esula quindi dall’ambito della competenza dell’Arbitro.

Il Collegio ha precisato che il difetto opera su entrambi i versanti, soggettivo e oggettivo, con la conseguenza che il ricorso non può essere esaminato nel merito.

In via di mera aggiunta, il Collegio ha osservato che, se anche il ricorso fosse stato suscettibile di esame nel merito, dalla documentazione prodotta in atti risulta che la ricorrente, sottoscrivendo quanto le è stato sottoposto, ha dichiarato di aver preso visione e ricevuto tutte le informazioni necessarie. Si tratta di un rilievo ulteriore e non necessario, posto che la decisione si fonda esclusivamente sul difetto di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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