Delega bancaria non abilita al ricorso ABF in nome del cliente (ABF Collegio di Bologna n. 1125 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario proposto da un soggetto che agisce in nome proprio ma nell’interesse di un terzo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva quando la delega conferita dal preponente non contiene l’espresso potere di introdurre il ricorso. La delega che abiliti il delegato a richiedere documentazione e a compiere determinate operazioni riferite al rapporto bancario non integra una procura generale, né un mandato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Il potere di stare in giudizio per il preponente deve risultare per iscritto e in modo espresso, non essendo sufficiente una procura limitata a singoli affari.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato incaricato da una propria cliente di raccogliere la documentazione necessaria al recupero del saldo di un libretto di risparmio dormiente intestato alla madre defunta della stessa. Dopo aver presentato alla banca la documentazione utile all’attestazione di devoluzione delle somme al Fondo Rapporti Dormienti ai sensi del d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, l’istituto ha ritenuto inidonea la procura, sottoscritta con firma autenticata presso un’autorità pubblica francese, chiedendo una dichiarazione della Rappresentanza Consolare attestante l’idoneità della documentazione secondo il diritto francese.
Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo di dichiarare l’illegittimità della condotta della banca, la validità della firma autenticata presso un’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e l’obbligo dell’intermediario di rilasciare l’attestazione di devoluzione. La banca ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione del ricorrente, richiamando un precedente ricorso dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della legittimazione, ritenendola assorbente rispetto al merito. Il ricorso è stato presentato da un soggetto che dichiara di agire in nome proprio ma nell’interesse di una cliente, la quale gli ha conferito una delega per l’ottenimento di documentazione. Da tale delega, tuttavia, non risulta il potere di introdurre un ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Il Collegio richiama quindi il principio desumibile dall’art. 77 c.p.c.: il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente quando tale potere non sia stato loro conferito espressamente per iscritto, salvo che per gli atti urgenti e le misure cautelari. Il potere si presume conferito solo al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.
Nel caso concreto, la delega non configura una procura generale, ma una procura limitata a una serie di operazioni elencate, da effettuarsi con riferimento al rapporto bancario in essere presso la banca. Manca, in particolare, qualsiasi previsione espressa del potere di agire in giudizio per conto della preponente.
La conclusione è pertanto l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla validità della procura e all’idoneità della documentazione successoria. Il Collegio non esamina quindi nel merito la richiesta di attestazione di devoluzione delle somme al Fondo Rapporti Dormienti.
Nota della Redazione
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