Inammissibile il ricorso notificato senza alcun controinteressato (TAR Lombardia n. 2728 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso. La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati integra una condizione di ammissibilità del ricorso e non è superabile mediante la sola richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, né mediante l’eventuale integrazione del contraddittorio di cui all’art. 49 cod. proc. amm. L’ignoranza dei dati personali dei controinteressati non è ostativa, essendo superabile con un’istanza di accesso agli atti nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha disposto la sua esclusione dal bando per la concessione di particelle ortive, deducendo la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e lesione del legittimo affidamento. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Comune e “nei confronti di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando”.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato. La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata respinta con decreto presidenziale e, all’esito della camera di consiglio, confermata con ordinanza. La causa è giunta alla decisione all’udienza di merito straordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione del Comune. L’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm. impone, per l’azione di annullamento, la notifica del ricorso, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso, entro il termine di legge decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
Nel caso concreto i controinteressati erano indicati nella graduatoria, che la stessa ricorrente aveva prodotto con il ricorso. La loro individuazione era dunque possibile e l’adempimento non poteva dirsi impedito.
Il Tribunale ha precisato che non costituisce ostacolo la mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati: si tratta di difficoltà agevolmente superabile con un’istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, secondo il precedente del Cons. Stato, Sez. II, n. 5786 del 2025.
Né rileva la presentazione della richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Tale istanza, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio, non consente di superare quanto disposto dall’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm., poiché l’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati resta ostativa all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 49 cod. proc. amm. Sono richiamati sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 8595 del 2021, Cons. Stato, Sez. III, n. 909 del 2014 e i TAR Lazio, Sez. II, n. 11141 del 2022 e Sez. I, n. 4013 del 2020.
La notifica ad almeno un controinteressato costituisce dunque condizione di ammissibilità del ricorso e preliminare adempimento non surrogabile dalla sola richiesta di pubblici proclami. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della decisione in rito.
Nota della Redazione
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