Porto d’armi uso caccia: diniego legittimo per procedimento penale DDA pendente (TAR Campania n. 5917 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto di portare armi, concedibile soltanto a chi offra piena sicurezza di buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e implica una valutazione comparativa in cui prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità. Il pericolo di abuso delle armi è accertato secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza propria dell’accertamento penale. La pendenza di un procedimento per reati in materia di armi ed esplosivi, di competenza della Procura Distrettuale Antimafia, sostiene adeguatamente la prognosi di inaffidabilità. Irrilevanti sono la mancata convalida dell’arresto e l’assenza di una sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Benevento ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego richiama un deferimento del 1994 per furto e danneggiamento e un arresto del 2018 per ricettazione, detenzione illegale di armi ed esplosivi e violazioni in materia di armi; all’esito di perquisizione erano rinvenuti un ordigno esplosivo, più fucili, munizioni e una pistola. Il procedimento penale è poi transitato, per competenza, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, incendio e detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., deficit di motivazione e di istruttoria, illogicità e assenza dei presupposti, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe esplicitato il percorso logico dal dato storico al giudizio di inaffidabilità, tanto più in assenza di condanne. Il Tribunale ha respinto la tutela cautelare con ordinanza dell’8 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Sul piano procedimentale il Collegio esclude il dedotto deficit partecipativo. L’Amministrazione ha dato atto delle osservazioni rese all’esito del preavviso di rigetto. Secondo il richiamato indirizzo del Consiglio di Stato, sez. III, n. 45/2022, la partecipazione è garantita dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall’esame delle controdeduzioni, senza che gravi sull’Amministrazione un obbligo di specifica confutazione analitica. Il ricorrente, inoltre, non ha esercitato il diritto di accesso agli atti, pur invitato.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio corregge l’assunto difensivo secondo cui il titolo sarebbe stato più volte rinnovato: la licenza, rilasciata l’8 novembre 1995 e scaduta il 7 novembre 2001, non è mai stata rinnovata. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte cost. n. 440/1993 e n. 109/1999; Cons. Stato, sez. III, n. 3738/2023), il Tribunale ribadisce che il porto d’armi è eccezione al divieto e che la valutazione dell’Autorità è ampiamente discrezionale, con prevalenza dell’interesse pubblico.
La valutazione negativa resiste al vaglio. I fatti del 2018, nella loro oggettività e convergenza, fondano il giudizio di non affidabilità. Essi sono successivi sia al rilascio sia alla scadenza del titolo, e la motivazione ne dà conto. Irrilevante è la mancata convalida dell’arresto, che attiene ai presupposti della misura restrittiva. Parimenti priva di rilievo è l’assenza di una sentenza di condanna: essere destinatario di un procedimento in materia di armi ed esplosivi, di competenza della Procura Distrettuale Antimafia, supporta adeguatamente la prognosi di pericolosità.
Il Tribunale rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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