Legittima la sospensione sindacale dell’attività per carenze igienico-sanitarie (TAR Emilia-Romagna n. 451 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disposta dal Sindaco per accertate carenze igienico-sanitarie, costituisce esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, e non applicazione dell’art. 100 TULPS. Il richiamo, nel provvedimento, di episodi sanzionati dal Questore non muta il fondamento della misura, ove questa risulti motivata esclusivamente dalla violazione di norme poste a garanzia dell’igiene e della sanità pubblica. Il potere spetta al Sindaco quale ufficiale di governo e non al dirigente della struttura amministrativa. È escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in presenza di atti contingibili e urgenti, e comunque opera il secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione procedimentale mutare il contenuto del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente gestiva un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sospeso con ordinanza sindacale a seguito delle carenze igieniche riscontrate in un sopralluogo dell’azienda sanitaria. Nonostante il provvedimento, l’attività era proseguita, determinando il sequestro preventivo del locale da parte del giudice penale.
La gestrice ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione dell’art. 100 TULPS, l’incompetenza funzionale del Sindaco, l’omesso avviso di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria, assumendo di non essere responsabile del degrado della zona. L’istanza cautelare è stata rigettata. Nelle more, il locale è rimasto chiuso fino al dissequestro del novembre 2023; la ricorrente ha poi chiesto al Comune il rilascio di una nuova autorizzazione, lamentando il silenzio dell’Amministrazione e il danno subito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio: il ritardo del Comune nel rilascio della nuova autorizzazione è estraneo ai fatti di causa e, se provato, potrebbe al più fondare i rimedi avverso l’inerzia dell’amministrazione, senza incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato. Gli eventi successivi al sopralluogo sono perciò irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità.
Nel merito, il Tribunale ha riqualificato il fondamento della misura. Benché il provvedimento richiami episodi sanzionati dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS, esso risulta motivato dalla violazione di disposizioni igienico-sanitarie, su cui si fonda anche il divieto rivolto ai proprietari dell’immobile. La sospensione non è dunque applicazione della norma di pubblica sicurezza, e le censure sull’assenza dei relativi presupposti sono inconferenti.
È stata esclusa anche l’incompetenza del Sindaco. Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 spetta all’organo politico e non al dirigente, trattandosi di atti adottati quale ufficiale di governo per fronteggiare situazioni di pericolo effettivo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 2802/2024.
Quanto all’art. 7 della legge n. 241/1990, la giurisprudenza è costante nell’escludere l’obbligo di comunicazione di avvio per gli atti contingibili e urgenti. Operano comunque i limiti del secondo comma dell’art. 21-octies: nel caso concreto le condizioni igienico-sanitarie rilevate dall’AUSL avevano già determinato il sequestro penale dei locali, sicché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto mutare il contenuto del provvedimento. Viene citata TAR Lombardia n. 853/2023.
La sospensione è stata quindi ritenuta logica e coerente, essendo l’attività destinata a svolgersi in locali sottoposti a sequestro penale. L’ultima censura è stata dichiarata inconferente, riguardando i distinti provvedimenti del Questore del 2018 e del 2021, non impugnati. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
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