Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1387 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’esecuzione quando l’amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente agli obblighi nascenti dal titolo. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, costituisce condizione dell’azione e deve risultare decorso alla data del ricorso. Integra gli estremi per la nomina del commissario ad acta l’inerzia dell’amministrazione, cui va assegnato un termine per l’adempimento e, in difetto, un ulteriore termine per l’esecuzione in via sostitutiva. La facoltà di delega all’interno della struttura commissariale è ammessa per assicurare l’effettività della tutela.

Il Fatto

Con sentenza n. 131 del 12 aprile 2023 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, accerta il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condanna il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, e delle spese di lite. La sentenza, notificata il 18 aprile 2023, passa in giudicato, come certificato l’8 maggio 2024.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero esegue solo il pagamento dei compensi professionali e non la parte relativa al beneficio e agli interessi. La ricorrente promuove allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di integrale esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento relativamente alla parte del giudicato che accerta il diritto al beneficio e condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. L’esecuzione è dunque parziale e non satisfattiva dell’obbligo integrale.

Il TAR verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. La condizione dell’azione risulta integrata e il ricorso è ammissibile.

L’incompletezza dell’esecuzione determina l’accoglimento. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere alla parte mancante.

In difetto di adempimento nel termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della struttura, per eseguire integralmente la decisione nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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